Art. 7 — Differimento di termini in materia di sicurezza di impianti ed edifici
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 30 APRILE 1999, N. 136
Testo vigente dal 2 marzo 1997
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 30 APRILE 1999, N. 136
Testo vigente dal 2 marzo 1997
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3 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1997 al 2 marzo 1997. 355 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti "diciotto mesi". Per le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, relativamente alla violazione degli obblighi non ancora vigenti alla data del 31 dicembre 1996, accertate fino al 30 giugno 1997, il termine per la regolarizzazione previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, non puo' superare i dodici mesi, e, in ogni caso, non puo' essere inferiore a quattro mesi, ovvero ad otto mesi per le contravvenzioni agli obblighi di cui al titolo VI del citato decreto legislativo n. 626 del 1994; il termine di dodici mesi puo' essere prorogato ai sensi del citato articolo 20 per un tempo non superiore ad ulteriori dodici mesi. Qualora l'organo di vigilanza verifichi l'adempimento della prescrizione, la contravvenzione si estingue ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, senza il pagamento previsto dall'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto; per le contravvenzioni accertate fino al 31 dicembre 1997, fermo restando il termine massimo di dodici mesi per l'adempimento, prorogabile di ulteriori dodici mesi, la somma di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 758 del 1994 e' ridotta della meta'. Il termine di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4 della legge 5 gennaio 1996, n. 25, e' differito al 31 dicembre 1997. Gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas all'interno di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono adeguati, ai sensi della legge stessa, entro i termini fissati, in relazione alle diverse tipologie e alla vetusta' degli impianti stessi, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e comunque entro il 31 dicembre 1999. Con il medesimo regolamento sono individuati i requisiti di sicurezza per l'adeguamento secondo il criterio della compatibilita' con le caratteristiche e le strutture degli edifici esistenti.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 30 APRILE 1999, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-12-31;670~art7 · fonte del testo
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