Art. 2 — Differimento di termini riguardanti l'organizzazione scolastica
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 30 APRILE 1999, N. 136
Testo vigente dal 2 marzo 1997
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 30 APRILE 1999, N. 136
Testo vigente dal 2 marzo 1997
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1996 al 2 marzo 1997. 275 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Ai fini del conferimento delle supplenze annuali al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l'anno scolastico 1997-98, il termine di aggiornamento delle graduatorie provinciali, di cui al comma 2 dell'articolo 581 del testo unico approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' prorogato di un anno. La validita' delle graduatorie del concorso per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo della scuola, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 14 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 - 4a serie speciale - del 26 ottobre 1993, cosi' come prevista dal comma 1 dell'articolo 552 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' estesa fino all'anno scolastico 1997-98. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 e dal comma 11 dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, le convenzioni previste dal comma 1 del citato articolo 8 e dal comma 4 dell'articolo 9 possono essere stipulate successivamente al 1 gennaio 1997 e comunque non oltre il 30 giugno 1997. Fino alla stipula di tali convenzioni lo Stato, le istituzioni scolastiche statali e i comuni assicurano la manutenzione ordinaria e la gestione degli edifici forniti e sopperiscono alle esigenze eccezionali. Le convenzioni stabiliscono, oltre a quanto gia' previsto dalla legge n. 23 del 1996, la compensazione degli oneri sostenuti per conto delle province dallo Stato, dalle istituzioni scolastiche statali e dai comuni dal 1 gennaio 1997 alla stipula delle convenzioni stesse con le somme dovute per lo stesso periodo alle province dallo Stato, dalle istituzioni scolastiche statali e dai comuni a norma dell'articolo 9 della citata legge n. 23 del 1996.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 30 APRILE 1999, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-12-31;670~art2 · fonte del testo
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