Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1955 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Ai canoni di affitto in cereali o con riferimento ai prezzi degli stessi, anche se e' cessato l'ammasso dei prodotti a cui il fitto si riferisce, si applica per l'annata 1949-50 la riduzione del 30 per cento negli stessi casi previsti dalle leggi richiamate. La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle indennita' dovute per le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate di cui al comma primo dell'art. 1 della presente legge. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 gennaio 1955, n. 4

3

La L. 5 gennaio 1955, n. 4 ha disposto (con l'articolo unico) che "L'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476, e l'art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, prorogato con la legge 16 giugno 1951, n. 435, per l'annata agraria 1950-51 e con la legge 11 luglio 1952, n. 765, per l'annata agraria 1951-52 e seguenti, sino al termine dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, devono interpretarsi nel senso che la riduzione del 30 per cento del canone si applica, nella detta misura, tanto sul canone risultante dalla conversione in denaro, quanto sul canone pagato direttamente in natura."

Testo in vigore dal 8 febbraio 1955 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 111/1962

    Questione infondata
    20 dicembre 1962

    La Corte emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando già con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale e non ricorrano motivi che possano giustificare una diversa decisione. Cfr.: 24/1956 D.

    Art. 5 Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo · Art. 3 Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo · Art. 1 Proroga per l'annata agraria 1948-49 delle disposizioni vigenti in materia di affitto di fondi rustici · Art. 3 Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, di colonia parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 7/1962

    Questione infondata
    27 febbraio 1962

    Il principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge di cui all'art. 3 Cost., va inteso nel senso che, come non è consentito di trattare in modo diverso situazioni identiche, così non è consentito di trattare in modo eguale situazioni obbiettivamente diverse. Pertanto, il mantenimento della riduzione del canone di fitto determinato in grano o ragguagliato a grano, pur dopo l'eliminazione del premio di coltivazione e l'abolizione dell'ammasso obbligatorio, disposto dall'art. 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140 - statuizione ribadita, per le rispettive annate agrarie, dall'art. 1 legge n. 479 del 1949, dall'art. 3 legge n. 505 del 1950, dall'art. 1 legge n. 435 del 1951, e prorogata sine die dall'art. 1 legge n. 765 del 1952 -, non contrasta con il principio in questione perché non da' luogo ad ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto praticato nei casi di canoni non pattuiti in grano - diversificando la posizione dei produttori in base alla circostanza del tutto accidentale di essere ammessi al conferimento -, dato che per la quantità rientrante nel contingente il concedente si avvantaggia in modo diretto del prezzo superiore a quello di libera contrattazione fissato dal C.I.P. e per l'altra viene a godere del sovraprezzo che indirettamente risulta dalla graduale immissione al consumo del grano ammassato che, stabilizzando i prezzi, preserva i produttori dai ribassi che altrimenti si produrrebbero a loro danno.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, di colonia parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici · Art. 1 Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 8 febbraio 1955

Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 1950 al 8 febbraio 1955.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 gennaio 1955, n. 4

    La L. 5 gennaio 1955, n. 4 ha disposto (con l'articolo unico) che "L'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476, e l'art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, prorogato con la legge 16 giugno 1951, n. 435, per l'annata agraria 1950-51 e con la legge 11 luglio 1952, n. 765, per l'annata agraria 1951-52 e seguenti, sino al termine dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, devono interpretarsi nel senso che la riduzione del 30 per cento del canone si applica, nella detta misura, tanto sul canone risultante dalla conversione in denaro, quanto sul canone pagato direttamente in natura."

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urn:nir:stato:legge:1950-07-15;505~art3 · fonte del testo

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