Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 1950 al 8 febbraio 1955. Leggi il testo vigente →

Ai canoni di affitto in cereali o con riferimento ai prezzi degli stessi, anche se e' cessato l'ammasso dei prodotti a cui il fitto si riferisce, si applica per l'annata 1949-50 la riduzione del 30 per cento negli stessi casi previsti dalle leggi richiamate. La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle indennita' dovute per le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate di cui al comma primo dell'art. 1 della presente legge.

Testo in vigore dal 26 luglio 1950 al 8 febbraio 1955

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 111/1962

    Questione infondata
    20 dicembre 1962

    La Corte emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando già con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale e non ricorrano motivi che possano giustificare una diversa decisione. Cfr.: 24/1956 D.

    Art. 5 Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo · Art. 3 Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo · Art. 1 Proroga per l'annata agraria 1948-49 delle disposizioni vigenti in materia di affitto di fondi rustici · Art. 3 Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, di colonia parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 7/1962

    Questione infondata
    27 febbraio 1962

    Il principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge di cui all'art. 3 Cost., va inteso nel senso che, come non è consentito di trattare in modo diverso situazioni identiche, così non è consentito di trattare in modo eguale situazioni obbiettivamente diverse. Pertanto, il mantenimento della riduzione del canone di fitto determinato in grano o ragguagliato a grano, pur dopo l'eliminazione del premio di coltivazione e l'abolizione dell'ammasso obbligatorio, disposto dall'art. 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140 - statuizione ribadita, per le rispettive annate agrarie, dall'art. 1 legge n. 479 del 1949, dall'art. 3 legge n. 505 del 1950, dall'art. 1 legge n. 435 del 1951, e prorogata sine die dall'art. 1 legge n. 765 del 1952 -, non contrasta con il principio in questione perché non da' luogo ad ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto praticato nei casi di canoni non pattuiti in grano - diversificando la posizione dei produttori in base alla circostanza del tutto accidentale di essere ammessi al conferimento -, dato che per la quantità rientrante nel contingente il concedente si avvantaggia in modo diretto del prezzo superiore a quello di libera contrattazione fissato dal C.I.P. e per l'altra viene a godere del sovraprezzo che indirettamente risulta dalla graduale immissione al consumo del grano ammassato che, stabilizzando i prezzi, preserva i produttori dai ribassi che altrimenti si produrrebbero a loro danno.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, di colonia parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici · Art. 1 Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1950-07-15;505~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari