Il principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge di cui all'art. 3 Cost., va inteso nel senso che, come non è consentito di trattare in modo diverso situazioni identiche, così non è consentito di trattare in modo eguale situazioni obbiettivamente diverse. Pertanto, il mantenimento della riduzione del canone di fitto determinato in grano o ragguagliato a grano, pur dopo l'eliminazione del premio di coltivazione e l'abolizione dell'ammasso obbligatorio, disposto dall'art. 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140 - statuizione ribadita, per le rispettive annate agrarie, dall'art. 1 legge n. 479 del 1949, dall'art. 3 legge n. 505 del 1950, dall'art. 1 legge n. 435 del 1951, e prorogata sine die dall'art. 1 legge n. 765 del 1952 -, non contrasta con il principio in questione perché non da' luogo ad ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto praticato nei casi di canoni non pattuiti in grano - diversificando la posizione dei produttori in base alla circostanza del tutto accidentale di essere ammessi al conferimento -, dato che per la quantità rientrante nel contingente il concedente si avvantaggia in modo diretto del prezzo superiore a quello di libera contrattazione fissato dal C.I.P. e per l'altra viene a godere del sovraprezzo che indirettamente risulta dalla graduale immissione al consumo del grano ammassato che, stabilizzando i prezzi, preserva i produttori dai ribassi che altrimenti si produrrebbero a loro danno.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, di colonia parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici · Art. 1 Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari