Corte costituzionale

Sentenza n. 82/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1982 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 5

della legge 19 novembre 1968, n. 1187, dell'art. 1 della legge 30

novembre 1973, n. 756 e dell'art. 1 della legge della Regione Sicilia 5

novembre 1973, n. 38 (vincoli di inedificabilità) promosso con

ordinanza emessa il 16 maggio 1975 dal Tribunale di Palermo, nel

procedimento civile vertente tra Daino Benedetto e Giuseppe e il Comune

di Palermo, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e della Regione Sicilia;

udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1982 il Giudice

relatore Francesco Saja;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con citazione del 2 agosto 1973, Daino Benedetto e Giuseppe

esponevano che il piano regolatore generale di Palermo, approvato con

decreto del Presidente della Regione Sicilia del 28 giugno 1962, aveva

vincolato a verde pubblico un'area di loro proprietà, e, assumendo

l'illegittimità del vincolo per irretroattività ed

incostituzionalità della legge 19 novembre 1968 n. 1187, che aveva

attribuito alla pubblica amministrazione il potere di imporre vincoli

urbanistici temporanei senza indennizzo, convenivano davanti al

Tribunale di Palermo il Comune per sentir dichiarare il loro diritto

alla libera edificabilità sull'area suddetta.

Costituitosi il convenuto, gli attori affermavano l'illegittimità

costituzionale anche della legge 30 novembre 1973 n. 756, che aveva

fissato altro termine per la efficacia dei vincoli, nonché della legge

regionale 5 novembre 1973 n. 38 (art. 1), che aveva portato a dieci

anni il termine predetto.

Il Tribunale, con ordinanza del 16 maggio 1975, riteneva non

manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 1, 2, 5 l. n. 1187 del 1968, 1 l. n. 756 del 1973, 1 l.

reg. sic. n. 38 del 1973, per contrasto con gli artt. 3, 42, terzo

comma, 136 Cost., 1 l. cost. 9 febbraio 1948 n. 1; b) della l. reg.

sic. cit. per contrasto con gli artt. 3 Cost. e 44 Statuto della

Regione Sicilia.

Esso prospetta anzitutto un contrasto tra le norme sopra citate e

l'art. 42, terzo comma, Cost.: l'esclusione di ogni indennizzo per i

vincoli con contenuto sostanzialmente espropriativo e la fissazione di

termini continuamente prorogati avrebbero infatti riprodotto la

situazione normativa già dichiarata illegittima dalla Corte

costituzionale con sentenza 29 maggio 1968 n. 55.

Infine, il Tribunale ritiene che la previsione del termine di

efficacia di dieci anni, contenuta nella legge regionale siciliana n.

38 del 1973, deroghi al termine valido sul territorio nazionale, senza

razionale giustificazione e perciò in contrasto con gli artt. 3 Cost.

e 14 dello Statuto regionale.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella G.U. n. 242 del 10 settembre 1975.

Sono intervenute la Presidenza del Consiglio dei ministri e la

Regione Sicilia, rilevando entrambe che la Corte costituzionale, con la

sentenza n. 55 del 1968, dichiarò illegittimi gli artt. 7 e 40 della

legge n. 1150 del 1942 nella parte in cui non prevedevano un indennizzo

per l'imposizione dei vincoli urbanistici operanti "a tempo

indeterminato". Non può parlarsi, perciò, di contrasto con i principi

affermati in detta sentenza, con riguardo a leggi che, appunto,

determinano l'efficacia temporale dei vincoli.

La Regione Sicilia aggiunge che il più lungo termine stabilito

nella legge regionale n. 38 del 1973 non sostanzia alcuna irragionevole

disparità di trattamento, essendo stato esso disposto in riferimento a

particolari condizioni determinatesi nel territorio dell'isola, tra cui

i terremoti del 1966 e del 1968. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 5

della legge 19 novembre 1968 n. 1187 e dell'art. 1 della legge 30

novembre 1973 n. 756, in relazione agli artt. 42, 3 comma, 3, nonché

136 della Costituzione; ha inoltre impugnato la legge regionale

siciliana 5 novembre 1973 n. 38 con riferimento agli artt. 3 Cost. e

14 Statuto della Regione.

Precisamente ritiene il giudice a quo che la citata l. n. 1187 del

1968, la quale ha stabilito il termine massimo di cinque anni per la

validità dei vincoli urbanistici a contenuto espropriativo, e quella

n. 756 del 1973, con cui è stato fissato provvisoriamente un altro

termine di due anni, sarebbero illegittime perché non hanno stabilito

che in ogni caso è dovuto al proprietario del bene un previo

indennizzo.

La l. reg. n. 38 del 1973 sarebbe invece illegittima perché

avrebbe sostituito il termine suddetto con un diverso termine più

ampio (dieci anni), creando così una disparità di trattamento fra i

proprietari dei beni situati in Sicilia e quelli del restante

territorio nazionale.

2. - Osserva la Corte che le due questioni, le quali si riferiscono

a un vincolo urbanistico preordinato a un successivo trasferimento

(destinazione a verde pubblico), non sono fondate.

La prima è frutto di un equivoco perché il giudice a quo

espressamente e ripetutamente afferma di volersi attenere alla

statuizione contenuta nella sentenza n. 55 del 1968 di questa Corte ed

appunto, invocando tale statuizione, ritiene che il legislatore era

tenuto sia a fissare il termine di durata dei vincoli urbanistici, sia

a stabilire che in ogni caso era previamente dovuto un indennizzo al

proprietario del bene. Ma la ricordata decisione ha chiaramente posto

un'alternativa, nel senso che ha ritenuto come necessaria la previsione

di un indennizzo ovvero quella di un termine di durata dell'efficacia

del vincolo. Data questa alternativa, pacificamente riconosciuta in

dottrina e giurisprudenza, il legislatore correttamente si è limitato

a fissare, per l'efficacia del vincolo, un termine massimo di durata.

Il giudice a quo, a sostegno del suo dubbio, non adduce altre

argomentazioni al di là del richiamo alla suindicata decisione di

questa Corte e quindi può senz'altro concludersi per l'infondatezza

della prospettata questione.

3. - Con l'impugnativa della legge regionale n. 38 del 1973,

l'ordinanza di rimessione non contesta alla Regione siciliana la

potestà (legislativa e amministrativa) esclusiva in materia

urbanistica, potestà espressamente prevista dall'art. 14 dello

Statuto, approvato con r.d.l.vo 15 maggio 1946 n. 455 convertito in

legge costituzionale con l. cost. 26 febbraio 1948 n. 2. Deduce invece

che il maggior termine fissato da detta legge (dieci anni) rispetto a

quello valido sul restante territorio nazionale (cinque anni) creerebbe

un'ingiustificata disparità di trattamento.

Ora, sotto un aspetto generale, è evidente che la potestà

legislativa delle regioni ha la sua ragion d'essere nella necessità di

adattare la disciplina normativa alle particolari esigenze locali e

quindi ben può una legge regionale dettare una disciplina diversa da

quella nazionale con i limiti, ben s'intende, fissati dall'art. 117

Cost. ovvero dagli Statuti speciali, limiti che qui non sono in

discussione.

Il controllo di costituzionalità, quando tali limiti risultino

osservati, può avvenire soltanto sotto il profilo dell'arbitrarietà o

irrazionalità - in base all'art. 3 Cost. - ma, da questo angolo

visuale, la legge censurata resiste pienamente all'impugnativa. Invero

è precisato nello stesso art. 1 della legge, e risulta anche dai

lavori preparatori, che essa fu dettata dalle particolari condizioni

della Sicilia cagionate principalmente dalle gravissime scosse

telluriche del 1966 e del 1968, che investirono una larga parte del suo

territorio e che ebbero sensibili ripercussioni sulle varie attività

produttive e sull'economia in genere dell'isola. Infatti, nel

suindicato art. 1, è detto testualmente: "In relazione alle

particolari condizioni determinatesi nella Regione siciliana di seguito

all'emanazione delle leggi regionali 3 febbraio 1968 n. 1 e 31 marzo

1973 (recte: 1972) n. 19"; e queste leggi sono state appunto emanate

per la ripresa civile ed economica dei territori colpiti dai suddetti

terremoti.

Conseguentemente anche la seconda questione deve ritenersi

infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 1, 2, 5 della legge 19 novembre 1968 n. 1187, dell'art. 1

l. 30 novembre 1973 n. 756 nonché della legge della Regione siciliana

5 novembre 1973 n. 38, sollevate dal Tribunale di Palermo con le

ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, e

136 Cost. nonché all'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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