Art. 6 — Competenza dei tribunali amministrativi regionali
Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità della questione in quanto questa si risolve sostanzialmente nella ricerca - tra più norme giudicate compresenti (e di segno opposto) - della disposizione applicabile nel giudizio principale.
Art. 6 Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilita' e di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione · Art. 1 Proroga del termine previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1979, n. 374, concernente la corresponsione al personale civile e militare dello Stato, in attivita' di servizio e in quiescenza, dei trattamenti economici previsti dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163 · Art. 6 Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza · Art. 3 cost.
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 103, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma della legge 20 marzo 1980 n. 75, nelle parti in cui non attribuisce ai TAR le controversie in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto di impiego relative al personale degli enti locali e in cui attribuisce ai TAR e non alla Corte dei conti le controversie concernenti l'indennità di buonuscita erogata dall'Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri. Ed infatti l'art. 103, primo comma Cost., consente, ma non impone al legislatore ordinario di attribuire ad organi di giustizia amministrativa la cognizione di controversie coinvolgenti diritti soggettivi; mentre il principio del giudice naturale si limita a sancire una riserva assoluta di legge in merito all'individuazione del giudice e l'art. 103, secondo comma Cost., non ha inteso conservare incondizionatamente alla Corte dei conti l'intera giurisdizione che le spettava al momento del'entrata in vigore della Costituzione e quindi nemmeno quella ad essa attribuita nella materia prima indicata dalla legge 19 giugno 1913 n. 641.
Art. 6 Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilita' e di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 103 cost.
Il collegamento dell'estinzione all'incompetenza o al difetto di giurisdizione del giudice adito rientra nella razionale discrezionalità del legislatore per poco si ponga mente all'art. 367 c.p.c., il quale non consente la trasmigrazione del giudizio avanti al giudice competente o munito di giurisdizione, le quante volte fornito di giurisdizione sia non il giudice ordinario ma il giudice speciale, (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 secondo comma l. 20 marzo 1980 n. 75 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui prevede l'estinzione dei giudizi pendenti con compensazione delle spese fra le parti concernenti controversie in materia di indennità di buonuscita del personale dello Stato).
Art. 6 Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilita' e di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 103 cost.
La Corte ha gia` escluso che la preferenza accordata alla giurisdizione esclusiva del T.A.R. in materia di licenziamenti dei dipendenti di enti pubblici non economici comportasse violazione della Costituzione; ne` gioverebbe rilevare in contrario che di recente, con d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, le disposizioni sul rito del lavoro sono state innestate nel tronco della giurisdizione esclusiva (ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per traffico aereo generale) dato che le controversie previdenziali (come quelle relative alla liquidazione della indennita` di buonuscita), non richiedono per l'accertamento dei fatti l'utilizzazione delle tecniche di cui alla l. n. 533 del 1973. Riaffermato che l'art. 103 comma 1 Cost. consente anche al legislatore ordinario di attribuire la cognizione di diritti agli organi della giustizia amministrativa, le peculiarita` delle controversie sulla indennita` di buonuscita dei dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome che si assommano nel carattere documentale delle stesse, fanno giustizia della quasi totalita` dei parametri di costituzionalita` senza risparmio adunati dai giudici a quibus: art. 3 per difetto della identita` di posizione tra i dipendenti aventi diritto alla indennita` di buonuscita e le parti del normale modello di controversie previdenziali; art. 24 perche` la l. 6 dicembre 1971 n. 1034 consente ai primi la difesa dei propri diritti in giudizio e anche il potere della Corte di cassazione e` limitato alle questioni attinenti alla giurisdizione; artt. 104 e 113 perche` i T.A.R. non hanno le carte in regola con questi precetti in minor misura dei giudici ordinari. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 6, comma 1 l. 20 marzo 1980, n. 75, sollevata in riferimento agli artt. 3, commi 1, 24, 25, 113 Cost..
Art. 38 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 3 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1980
Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1980 al 16 settembre 2010. 194 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le controversie in materia di indennita' di buonuscita e di indennita' di cessazione del rapporto d'impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali; e abrogata ogni diversa disposizione. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi ad oggetto la riliquidazione dell'indennita' di buonuscita con l'inclusione della tredicesima mensilita' di cui al precedente articolo 3 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti. Nelle ipotesi regolate dal precedente articolo 3 i ricorsi in materia di riliquidazione della indennita' di buonuscita sono proponibili avverso i provvedimenti adottati dalle competenti gestioni previdenziali sulle domande degli interessati. Alle sentenze passate in giudicato alla data di cui al secondo comma e recanti condanna all'integrazione della indennita' di buonuscita gia' corrisposta senza computare la tredicesima mensili, gli enti previdenziali daranno esecuzione d'ufficio entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, osservando per il recupero della quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale le disposizioni di cui al precedente articolo 4.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1980-03-20;75~art6 · fonte del testo
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