Corte costituzionale

Ordinanza n. 178/1985

Altra decisione · depositata il 25/05/1985 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 44

della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza

a favore del personale dell'O.P.A.F.S.) promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 dicembre 1977 dal Tribunale di Reggio

Emilia nel procedimento civile vertente tra Opera Previdenza e

Assistenza Ferrovieri dello Stato e Giustini Vittorio ed altri iscritta

al n. 88 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 109 dell'anno 1978;

2) ordinanza emessa il 19 febbraio 1979 dal Pretore di La Spezia

nel procedimento civile vertente tra Lorenzoni Rivo e O.P.A.F.S.

iscritta al n. 673 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 dell'anno 1979;

3) ordinanza emessa il 23 maggio 1979 dal Pretore di Locri nel

procedimento civile vertente tra Romeo Carlo e O.P.A.F.S. iscritta al

n. 731 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 353 dell'anno 1979.

Visti gli atti di costituzione di Giustini Vittorio e

dell'O.P.A.F.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1985 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito l'Avvocato dello Stato Emilio Sernicola per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che:

1.1. - Con ordinanza emessa il 20 dicembre 1977 e

depositata il 4 gennaio 1978 (comunicata il 17 e notificata il 23 di

gennaio 1978; pubblicata nella G. U. n. 109 del 19 aprile 1978 e

iscritta al n. 88 R.O. 1978) nel giudizio di appello tra la Opera

Previdenza e Assistenza Ferrovieri dello Stato (O.P.A.F.S.) e Giustini

Vittorio e altri cinque già ferrovieri statali, collocati a riposo in

tempi anteriori al 2 aprile 1977, avente per oggetto la declaratoria

del loro diritto al computo della tredicesima mensilità nella

indennità di buonuscita a carico dell'Opera (diritto ai medesimi

riconosciuto dal Pretore del lavoro di Reggio Emilia con sentenza n.

342 del 5 luglio 1977), il Tribunale di Reggio Emilia, Sezione del

lavoro, avanti il quale la Opera aveva riproposto l'eccezione di

difetto di giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice

del lavoro, giudicò rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non

manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale

dell'art. 44 l. 14 dicembre 1973, n. 829, che ammetteva - esaurite le

procedure amministrative - il ricorso giurisdizionale alla Corte dei

Conti avverso i provvedimenti dell'O.P.A.F.S., richiamando

l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione inteso ad

attribuire al giudice ordinario la cognizione della pretesa azionata da

dipendenti statali contro l'E.N.P.A.S. al fine di conseguire il

pagamento della indennità di buonuscita di cui al d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1032, e denunciando comecché irrazionale la attribuzione alla

Corte dei Conti della cognizione dei ricorsi spiegati dai ferrovieri

statali contro l'O.P.A.F.S., aventi del pari ad oggetto la indennità

di buonuscita.

che

1.2. - Avanti la Corte si sono costituiti a) nell'interesse di

Giustini Vittorio e consorti l'avv. Franco Agostini giusta procura

speciale a margine dell'atto di deduzioni depositato l'11 marzo 1978

con il quale ha concluso per la declaratoria di fondatezza della

proposta questione, b) nell'interesse dell'O.P.A.F.S. l'Avvocatura

generale dello Stato mediante atto, depositato il 5 maggio 1978, nel

quale si è richiamata all'atto di intervento per il Presidente del

Consiglio dei ministri, depositato in pari data, in cui - richiamata la

normazione positiva e riassunti gli orientamenti giurisprudenziali

della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei

Conti - ha negato trattarsi di situazioni identiche per la diversa

normativa delle quali sia da denunciare la violazione dell'art. 3, sia

per la diversa struttura degli enti erogatori sia per il diverso

obietto delle numerose prestazioni previste in favore del personale

delle Ferrovie dello Stato, di guisa che, pur se si condividesse la

soluzione accolta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in

ordine alla controversa questione, si dovrebbe - sempre ad avviso della

Avvocatura erariale - riconoscere la legittimità dell'attribuzione

alla Corte dei Conti delle controversie concernenti le varie

prestazioni obbligatorie dell'O.P.A.F.S. (e non soltanto l'indennità

di buonuscita) al personale delle Ferrovie dello Stato.

che

1.3. - Con memoria depositata il 23 aprile 1985 la difesa dei

ferrovieri per un verso ha richiamato le sopravvenute l. 20 marzo 1980,

n. 75, il cui art. 6, comma primo stabilisce per la indennità di

buonuscita E.N.P.A.S. la giurisdizione amministrativa dei Tribunali

amministrativi regionali, e C. cost. 10 dicembre 1981, n. 185, che ha

giudicato infondato il sospetto d'incostituzionalità di detta

disposizione, e per altro verso ha richiamato la sent. 19 gennaio 1984,

n. 1, con la quale questa Corte ha giudicato incostituzionale l'art. 11

co. VI allegato T all'art. 39 l. 8 agosto 1865, n. 486 nella parte in

cui attribuiva alla Corte dei Conti le controversie in materia di

pensioni dei dipendenti del Banco di Napoli, ed ha insistito nella

conclusione di fondatezza della questione sollevata nel 1977 dal

Tribunale di Reggio Emilia, la quale sarebbe fondata anche con

riferimento alla legge sopravvenuta. Dal suo canto l'Avvocatura

erariale nell'interesse dell'intervenuto Presidente del Consiglio dei

ministri, con memoria depositata il 19 aprile 1985, comune agli

incidenti iscritti ai nn. 673/1979 (infra 2.) e 731/1979 (infra 3.), ha

posto in rilievo che la l. 20 marzo 1980, n. 75 prevede all'art. 3 la

riliquidazione dell'indennità di buonuscita integrando la base

retributiva con il computo della mensilità, e dispone che vengano

dichiarati estinti d'ufficio con compensazione di spese i giudizi

pendenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, su cui la

Corte costituzionale ha reso la sent. 10 dicembre 1981, n. 185, e,

pertanto, ha instato per la restituzione degli atti ai giudici a quibus

ai fini della rinnovazione del giudizio di rilevanza, e, in subordine,

per la declaratoria d'infondatezza della proposta questione.

che

2.1. - Con ordinanza emessa il 19 febbraio 1979 (notificata l'8

e comunicata il 12 di giugno 1979; pubblicata nella G. U. n. 332 del 5

dicembre 1979 e iscritta al n. 673 R.O. 1979) nella controversia tra

Lorenzoni Rivo, ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, collocato in

quiescenza il 1 gennaio 1976, e l'O.P.A.F.S., il Pretore di La Spezia,

rilevato che anche l'indennità di buonuscita prevista per i dipendenti

delle Ferrovie dello Stato ha natura previdenziale e che l'art. 44 l.

14 dicembre 1973, n. 829 ha attribuito alla Corte dei Conti la

giurisdizione sui ricorsi avverso i provvedimenti della O.P.A.F.S.,

ponendosi in contrasto con l'art. 3, comma primo Cost. in quanto

discriminerebbe arbitrariamente una sola categoria di dipendenti

statali con escluderli dalla giurisdizione del magistrato del lavoro

ordinario per quanto attiene al giudizio sulla ripetuta indennità,

giudicò rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento

all'art. 3 Cost., la questione d'illegittimità costituzionale

dell'art. 44 l. 14 dicembre 1973, n. 829.

che

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti nella controversia a

qua si è costituita; ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri con atto depositato il 31 maggio 1979, con il

quale l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la declaratoria

d'infondatezza della proposta questione riassumendo gli argomenti

esposti nell'incidente iscritto al n. 88 R.O. 1978 (supra 1.2.).

che

3.1. - Con ordinanza emessa il 23 maggio 1979 (comunicata il 6

e notificata il 22 di giugno 1979; pubblicata nella G. U. n. 353 del 29

dicembre 1979 e iscritta al n. 731 R.O. 1979) nella controversia tra

Romeo Carlo, già dipendente delle Ferrovie dello Stato, collocato in

pensione il 1 gennaio 1979, e l'O.P.A.F.S., che aveva eccepito il

difetto di giurisdizione del giudice del lavoro adito sulla base

dell'art. 44 comma terzo l. 14 dicembre 1973, n. 829, il Pretore di

Locri, premesso che, sebbene fosse in via generale per tutte le

controversie previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'art. 443

c.p.c., competente il giudice del lavoro, la l. 829/1973, per essere

nel tempo successiva alla l. 11 agosto 1973, n. 533, che novellò, tra

l'altro, l'art. 443, non poteva non prevalere su questa, e considerato

che la diversa disciplina prevista dalla l. 829/1973 configurerebbe non

soltanto un'astratta disuguaglianza tale, anche a giudizio del

Tribunale di Reggio Emilia (ord. 20 dicembre 1977, n. 88 del 1978), da

configurare violazione dell'art. 3 Cost., ma renderebbe di fatto

estremamente difficile ed oneroso il ricorso giurisdizionale contro i

provvedimenti definitivi dell'O.P.A.F.S. dovendosi adire la Corte dei

Conti e non il giudice del lavoro che ha sede nel capoluogo della

circoscrizione del tribunale nella quale risiede il ricorrente, e (non

con le procedure di cui ai rr.dd. 13 agosto 1933, n. 1038 e 12 luglio

1934, n. 1214 e alla l. 21 marzo 1953, n. 151, sibbene) con la

procedura di cui alla l. 533/1973, giudicò non manifestamente

infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 44,

comma terzo l. 14 dicembre 1973, n. 829, in riferimento non solo

all'art. 3 comma primo, ma anche agli artt. 24 comma primo e 25 comma

primo Cost..

che

3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti della controversia a

qua si è costituita; ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri con atto depositato il 10 luglio 1979, con il

quale l'Avvocatura generale dello Stato ha, in via preliminare, instato

per la rimessione degli atti al giudice a quo per la rinnovazione del

giudizio sulla rilevanza della questione, che sarebbe resa necessaria

per il sopravvenuto comma primo d.l. 29 maggio 1979, n. 163, che

attribuisce le controversie in materia di buonuscita e di cessazione

del rapporto d'impiego relative al personale dello Stato e delle

Aziende Autonome alla giurisdizione esclusiva dei tribunali

amministrativi regionali, e, in subordine a sostegno della ribadita

conclusione d'infondatezza della proposta questione, ha rilevato che il

procedimento dinanzi alle Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti

offrirebbe alcuni vantaggi (istruttoria di ufficio, non obbligatorietà

del patrocinio, ecc.) e sarebbe per contro irrilevante la mancata

previsione del doppio grado del giudizio.

4. - Alla pubblica udienza del 7 maggio 1985, nel corso della quale

il giudice Andrioli ha svolto unica relazione sui tre incidenti, è

comparso l'avv. dello Stato Sernicola che ha insistito nella richiesta

di restituzione degli atti ai giudici a quibus.

Considerato che

5.1. - La identità obiettiva dei due incidenti

iscritti ai nn. 88/1978 e 673/1979 e la continenza di questi

nell'incidente iscritto al n. 731/1979, nel quale sono assunti a

parametri non solo l'art. 3 ma anche gli artt. 24 e 25 Cost., ne

impongono la riunione ai fini di unica deliberazione.

5.2. - Successivamente alla instaurazione dei tre incidenti è

entrata in vigore la l. 20 marzo 1980, n. 75, la quale non solo

disciplina nell'art. 3 la riliquidazione dell'indennità di buonuscita

per i dipendenti dello Stato e delle amministrazioni autonome, per i

quali l'ultimo giorno di servizio sia compreso nel periodo 1 giugno

1969-31 maggio 1979 (specie nella quale sono comprese tutte le parti

private nelle controversie a quibus), ma nell'art. 6 dispone che "le

controversie in materia d'indennità di buonuscita e di indennità di

cessazione del rapporto d'impiego relative al personale dello Stato e

delle aziende autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei

tribunali amministrativi regionali; è abrogata ogni diversa

disposizione" (comma primo) e che "i giudizi pendenti alla data di

entrata in vigore della presente legge ed aventi ad oggetto la

riliquidazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione della

restituzione della tredicesima mensilità di cui al precedente art. 3,

sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le

parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato

restano privi di effetti" (comma secondo).

Pertanto, la Corte non può non limitarsi a disporre la

restituzione degli atti ai giudici a quibus perché procedano alla

valutazione di rilevanza, sulla questione d'illegittimità

costituzionale dell'art. 44, comma terzo ("Contro i provvedimenti

definitivi dell'O.P.A.F.S. in materia di prestazioni obbligatorie è

ammesso ricorso alla Corte dei Conti") l. 14 dicembre 1973, n. 829

(Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda

autonoma delle Ferrovie dello Stato), della sopravvenuta l. 20 marzo

1980, n. 75, non senza ricordare che la Corte con sent. 11 novembre

1981, n. 185, cui han fatto seguito la ord. 12 marzo 1982, n. 62 e,

limitatamente al comma primo dell'art. 6, la ord. 3 aprile 1984, n.

100, ebbe a giudicare infondate le questioni d'incostituzionalità del

comma primo dell'art. 6 l. 75/1980 in riferimento all'art. 25 e del

comma secondo dello stesso articolo in riferimento agli artt. 3, 24,

42, 70 e 101 Cost..

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 88/1978, 673 e 731/1979,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia (n. 88

R.O. 1978) e al Pretore di La Spezia (ord. 673 R.O. 1979) che han

sollevato la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 44

comma terzo l. 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'Opera di

previdenza a favore del personale dell'O.P.A.F.S.) in riferimento

all'art. 3 Cost., e al Pretore di Locri (ord. 731 R.O. 1979), che ha

sollevato la questione d'illegittimità costituzionale della stessa

disposizione in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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