Corte costituzionale

Ordinanza n. 211/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/04/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,

della legge 20 marzo 1980 n. 75 (Proroga del termine previsto

dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610 in materia di

trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in

servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della

tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di

buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6

della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni

vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione) e

dell'art. 44, terzo comma, della legge 14 dicembre 1973, n. 829

(Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda

autonoma delle Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa

il 31 marzo 1988 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile

vertente tra Angelini Leo ed altri e l'O.P.A.F.S., iscritta al n. 648

del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 31 marzo 1988 dal Pretore di

Bologna è stata sollevata questione di legittimità costituzionale

degli articoli 6, primo comma, della legge 20 marzo 1980 n. 75 e 44,

terzo comma, della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (per contrasto con

il primo comma, dell'art. 3 della Costituzione) che, anche a seguito

dell'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva

dell'ente Ferrovie dello Stato, devolvono alla giurisdizione dei

tribunali amministrativi regionali e/o della Corte dei conti la

cognizione delle controversie relative alla riliquidazione

dell'indennità di buonuscita erogata dall'Opera di previdenza a

favore del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

- O.P.A.F.S.;

che è stato depositato atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, ivi concludendosi per l'inammissibilità della

questione.

Considerato che la prospettata questione, come rilevato appunto

dall'Avvocatura generale dello Stato, si appalesa manifestamente

inammissibile poiché in maniera del tutto generica si risolve

sostanzialmente "nella ricerca - tra le più norme giudicate

compresenti (e di segno opposto) - della disposizione applicabile nel

giudizio principale".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 6, primo comma, della

legge 20 marzo 1980 n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1

della legge 6 dicembre 1979, n. 610 in materia di trattamento

economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed

in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima

mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme

di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della legge 29 aprile

1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo

sociale e riapertura dei termini per la opzione) e 44, terzo comma,

della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza

a favore del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello

Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:211 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari