Art. 11 — Rinvio delle controversie al tribunale amministrativo regionale
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 2000 al 16 settembre 2010. 64 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il quarto comma dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e' sostituito dal seguente: "In ogni caso di rinvio, il giudizio prosegue innanzi al tribunale amministrativo regionale, con fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio. Le parti possono depositare atti, documenti e memorie sino a tre giorni prima dell'udienza".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2000-07-21;205~art11 · fonte del testo
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