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((L'anticipazione di cui al precedente articolo e' concessa su domanda da presentarsi dal sindaco o dal rappresentante legale dell'ente pubblico corredata dal solo affidamento di massima dell'istituto mutuante. Le anticipazioni sono concesse, nel limite del 50% dell'importo degli affidamenti, su criteri di priorita' indicati dal Ministro per i lavori pubblici, con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti. I provvedimenti cosi' adottati sono comunicati al consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, alla prima adunanza successiva, nonche' alle regioni interessate per gli adempimenti di cui all'art. 45 della presente legge. Il sindaco ed il rappresentante dell'ente sono responsabili della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale l'anticipazione e' stata concessa. Il saggio di interesse e' fissato in misura pari a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed il relativo onere e' posto a totale carico dello Stato. Qualora il mutuo correlativo non venga perfezionato entro il termine di diciotto mesi dalla data di erogazione della anticipazione, la stessa viene revocata ed il beneficiario e' tenuto a rimborsare, in un'unica soluzione, l'anticipazione ricevuta aumentata dei relativi interessi. All'onere per il pagamento alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle anticipazioni concesse, valutate in lire 9 miliardi in ragione d'anno, si fa fronte per l'anno 1974 con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio)).

Testo in vigore dal 2 maggio 1974 al 1 gennaio 2002

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 90/1975

    Parametro
    16 aprile 1975

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza in epigrafe indicata, dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sull'edilizia residenziale pubblica), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 284 del dicembre 1974. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della…

    Art. 3 cost. · Art. 13 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 24 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 79/1975

    Parametro
    25 marzo 1975

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta con le ordinanze in epigrafe indicate, dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sull'edilizia residenziale pubblica), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 284 del 19 dicembre 1974. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede…

    Art. 3 cost. · Art. 13 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 24 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 2 maggio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 30 ottobre 1971 al 2 maggio 1974. 99 parole tolte, 212 parole aggiunte.

tolto: Il Ministro per il tesoro con propri decreti, su deliberazione delaggiunto: L'anticipazione di cui al precedente articolo e' concessa su domanda da presentarsi dal sindaco o dal rappresentante legale dell'ente pubblico corredata dal solo affidamento di massima dell'istituto mutuante. Le anticipazioni sono concesse, nel limite del 50% dell'importo degli affidamenti, su criteri di priorita' indicati dal Ministro per i lavori pubblici, con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti. I provvedimenti cosi' adottati sono comunicati al consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti tolto: e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, stabilisce le condizioni e modalita' per la concessione ed erogazione dalle anticipazioni. In sede di prima applicazioneaggiunto: , alla prima adunanza successiva, nonche' alle regioni interessate per gli adempimenti di cui all'art. 45 della presente legge tolto: i decreti di cui al precedente comma sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesimaaggiunto: . Il sindaco ed il rappresentante dell'ente sono responsabili della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale l'anticipazione e' stata concessa. Il saggio di interesse tolto: per le anticipazioni e' fissato in misura pari a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestititolto: . Le anticipazioni sono concesse con determinazione del direttore generale della aggiunto: ed il relativo onere e' posto a totale carico dello Stato. Qualora il mutuo correlativo non venga perfezionato entro il termine di diciotto mesi dalla data di erogazione della anticipazione, la stessa viene revocata ed il beneficiario e' tenuto a rimborsare, in un'unica soluzione, l'anticipazione ricevuta aumentata dei relativi interessi. All'onere per il pagamento alla Cassa depositi e prestititolto: , che puo' disporre anche la contemporanea erogazione. I provvedimenti, cosi' adottati, sono comunicati al consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, alla prima adunanza successiva aggiunto: degli interessi sulle anticipazioni concesse, valutate in lire 9 miliardi in ragione d'anno, si fa fronte per l'anno 1974 con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art24 · fonte del testo

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