Articolo abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n.327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n.327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
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3 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 2 maggio 1974 al 1 gennaio 2002. 210 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere anticipazioni assistite dalla garanzia dello Stato:
tolto: a) ai comuni, su mutui richiesti per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o localizzate ai sensi dell'art. 51 della presente legge, e per i quali sia gia' intervenuto l'affidamento di massima;
tolto: b) agli enti pubblici, su mutui originari o suppletivi in corso di concessione per opere di edilizia fruenti di contributo statale;
tolto: c) agli enti pubblici su mutui originari o suppletivi in corso di concessione per opere di edilizia fruenti di contributo statale relative a programmi realizzati per cooperative edilizie, nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero ai sensi dell'art. 51 della presente legge. Le anticipazioni non possono superare l'importo complessivo di lire 150 miliardi, di cui 15 miliardi per le anticipazioni di cui alla lettera c), con carattere di fondo di rotazione e sono rimborsate dai mutuatari in un'unica soluzione all'atto della riscossione del mutuo corrispondente contratto con la Cassa depositi e prestiti o con gli altri istituti autorizzati. A tal fine la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad avvalersi anche delle giacenze relative alle somme da somministrare sui mutui concessi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.327
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art23 · fonte del testo
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