Corte costituzionale

Ordinanza n. 90/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1975 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo

comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sull'edilizia

residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio

1974 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul

ricorso di Fontana Gian Luigi ed altri contro la Regione Emilia-Romagna

e il Comune di Ferrara, iscritta al n. 525 del registro ordinanze 1974

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del 29

gennaio 1975.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1975 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che è stata sollevata, con ordinanza 20 febbraio 1974 dal

T.A.R. Emilia-Romagna, questione di legittimità - in riferimento agli

artt. 24, 113, comma secondo e (implicitamente) 3 della Costituzione -

dell'art. 13, quarto (id est ultimo) comma, della legge 22 ottobre

1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale

pubblica), in quanto, in relazione agli atti espropriativi e di

occupazione di urgenza previsti dalla stessa legge, la norma apporta

restrizioni al potere di sospensione cautelare dei provvedimenti

impugnati in via giurisdizionale, quale, in via generale, disciplinato

dall'art. 39 t.u. 1924, n. 1054 (leggi del Consiglio di Stato), ed ora

dall'art. 21 legge 1971, n. 1034, sui tribunali amministrativi

regionali;

che è intervenuto nel giudizio innanzi a questa Corte il

Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la

declaratoria di infondatezza della questione sopradetta.

Considerato che questione identica a quella ora sollevata è stata

già risolta da questa Corte con sentenza n. 284 del 1974, che ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunziata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, proposta con l'ordinanza in epigrafe indicata,

dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme

sull'edilizia residenziale pubblica), già dichiarato

costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 284 del dicembre 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari