Corte costituzionale

Ordinanza n. 79/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1975 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 13,

ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sull'edilizia

residenziale pubblica), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 6 febbraio, il 2 maggio e il 24 aprile 1974

dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna

rispettivamente sui ricorsi di Tamba Achille ed altri, di Puviani

Erminia ed altri e di Chiodini Bruno ed altri contro la Regione

Emilia-Romagna ed altri, iscritte ai nn. 245, 484 e 491 del registro

ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 201 del 31 luglio 1974 e n. 7 dell'8 gennaio 1975;

2) ordinanza emessa il 9 maggio 1974 dal tribunale amministrativo

regionale per l'Abruzzo sul ricorso di Belli Germano ed altro contro la

Regione Abruzzo ed il comune di Chieti, iscritta al n. 333 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 263 del 9 ottobre 1974.

Visti gli atti di costituzione di Tamba Achille ed altri e

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1975 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che è stata sollevata, con ordinanze 6 febbraio, 24

aprile e 2 maggio 1974, dal T.A.R. Emilia-Romagna e con ordinanza 9

maggio 1974, dal T.A.R. Abruzzo, questione di legittimità - in

riferimento agli artt. 24, 113, comma secondo, e (implicitamente) 3

della Costituzione - dell'art. 13, quarto (id est ultimo) comma, della

legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia

residenziale pubblica), in quanto, in relazione agli atti espropriativi

e di occupazione di urgenza previsti dalla stessa legge, la norma

apporta restrizioni al potere di sospensione cautelare dei

provvedimenti impugnati in via giurisdizionale, quale, in via generale,

disciplinato dall'art. 39 del t.u. 1924, n. 1054 (legge del Consiglio

di Stato) ed ora dall'art. 21 legge 1971, n. 1034, sui tribunali

amministrativi regionali;

che i relativi giudizi - in quanto, appunto, involgono, la medesima

questione di costituzionalità - possono essere riuniti ed esaminati

congiuntamente;

che si sono costituite le parti private nel giudizio relativo

all'ordinanza 6 febbraio 1974 del T.A.R. Emilia-Romagna ed è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri nei giudizi

instaurati con le ordinanze 6 febbraio, 2 maggio 1974 del T.A.R.

Emilia-Romagna e 9 maggio 1974 del T.A.R. Abruzzo.

Considerato che questione identica a quella ora sollevata è stata

già risolta da questa Corte, la quale, con sentenza n.284 del 1974, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunciata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, proposta con le ordinanze in epigrafe indicate,

dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme

sull'edilizia residenziale pubblica), già dichiarato

costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 284 del 19 dicembre

1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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