Art. 10 — Parchi nazionali
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305 - recante il programma triennale per la tutela dell'ambiente - non ha modificato le procedure di istituzione dei parchi nazionali previste dalla legislazione previgente, ne' in particolare quella relativa al Parco marino del Golfo di Orosei, per la cui istituzione resta perciò indispensabile l'intesa statale con la Regione Sardegna. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalità della predetta disposizione, in riferimento agli artt. 3 e 6 dello Statuto speciale, come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348). - S. n. 337/1989.
Art. 10 Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente · Art. 3 Statuto speciale per la Sardegna · Art. 6 Statuto speciale per la Sardegna
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1989 al 22 dicembre 2008. 200 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: In attesa del finanziamento ordinario, da disporre con apposito provvedimento legislativo, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per il solo anno 1989 per le spese di primo funzionamento dei parchi (Dolomiti Bellunesi, Delta del Po, Falterona, Campigna e Foreste Casentinesi, Arcipelago Toscano, Monti Sibillini, Pollino, Aspromonte e Golfo di Orosei) per i quali si attuino le procedure di istituzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La disciplina della gestione provvisoria dei parchi sopra indicati e' regolata, in attesa della legge-quadro sulla tutela delle aree naturali, sulla base di uno statuto-tipo adottato di intesa con le regioni interessate ed approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. Per il finanziamento dei programmi di investimento dei predetti parchi nazionali e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1989, da ripartire con decreto del Ministro dell'ambiente. Nei casi in cui nell'area del parco siano comprese zone di mare, la proposta di istituzione sara' effettuata d'intesa con il Ministro della marina mercantile e si applicheranno, per le zone suddette, le disposizioni della legge 31 dicembre 1982, n. 979, cosi' come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1989-08-28;305~art10 · fonte del testo
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