Corte costituzionale

Sentenza n. 125/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1990 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge

28 agosto 1989, n. 305 (Programmazione triennale per la tutela

dell'ambiente), nella parte concernente la istituzione del Parco

marino del Golfo di Orosei, promosso con ricorso della Regione

autonoma della Sardegna, notificato il 30 settembre 1989, depositato

in cancelleria il 6 ottobre successivo ed iscritto al n. 79 del

registro ricorsi 1989;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 gennaio 1990 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato Sergio Panunzio per la Regione e l'Avvocato dello

Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione

Sardegna ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, primo e terzo comma, della legge 28 agosto 1989, n. 305

(Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente), tanto nella

parte in cui stanzia i fondi per le spese di primo funzionamento per

i parchi istituiti con le procedure previste dall'art. 5 della legge

8 luglio 1986, n. 349, ricomprendendovi il Parco marino del Golfo di

Orosei, quanto nella parte in cui precisa che, nei casi in cui

nell'area del parco vi siano zone di mare, la proposta d'istituzione

sarà effettuata d'intesa con il Ministro della marina mercantile e

si applicheranno, per le zone suddette, le disposizioni della legge

31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dalla legge 8 luglio 1986,

n. 349. Secondo la ricorrente, tali disposizioni contrasterebbero sia

con gli artt. 3 e 6 dello Statuto speciale e 58 delle norme di

attuazione poste con il d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, che

attribuiscono alla Regione Sardegna la competenza esclusiva in

materia di agricoltura e foreste, edilizia e urbanistica, caccia e

pesca, turismo, sia con il principio di cooperazione, come applicato

a tal riguardo dalla sentenza n. 337 del 1989 di questa Corte, la

quale ha affermato che non spetta allo Stato istituire il Parco

marino del Golfo di Orosei senza la previa intesa con la Regione

Sardegna.

A sostegno del proprio ricorso la Regione osserva che le

disposizioni impugnate non riaffermano che l'istituzione del predetto

parco debba essere preceduto dall'intesa con la regione stessa. Né,

sempre ad avviso della ricorrente, può esser interpretato nel senso

della necessità dell'intesa il terzo comma dell'articolo impugnato,

laddove viene richiamata la legge n. 979 del 1982, come modificata

dalla legge n. 349 del 1986, sia perché si riferisce ai soli casi in

cui nel parco siano comprese zone di mare, sia perché la legge del

1982 si riferisce solo al regime e alla gestione delle riserve marine

già istituite, sia, infine, perché la stessa legge esige una

semplice consultazione, e non già un'intesa.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri per

chiedere che la questione sia dichiarata non fondata.

Secondo l'Avvocatura generale dello Stato le disposizioni

impugnate non detterebbero regole in ordine alle attività necessarie

per la definitiva istituzione dei parchi, ma si limiterebbero a

richiamare le norme di base contenute nella legislazione vigente.

L'unica novità da esse introdotte riguarderebbe la previsione

dell'adozione di statuti-tipo, sulla base di un'intesa con le regioni

interessate, in ordine alla gestione provvisoria dei parchi

specificamente indicati. Pertanto, conclude l'Avvocatura, non è

possibile ravvisare alcuna lesione delle attribuzioni regionali, dal

momento che, anche alla luce della sentenza n. 337 del 1989, sono

incontestabili le competenze statali in ordine all'istituzione del

Parco marino del Golfo di Orosei e alle fasi promotrici e di prima

realizzazione del parco, caratterizzate da un'esigenza di intrinseca

urgenza.

3. - In prossimità dell'udienza la Regione Sardegna ha presentato

una memoria con la quale, oltre a ribadire le proprie richieste,

replica all'Avvocatura che, in base alla sentenza n. 337 del 1989 di

questa Corte, deve escludersi la legittima applicazione delle

disposizioni richiamate dalla legge impugnata in relazione

all'istituzione del Parco marino del Golfo di Orosei. Considerato in diritto

1. - La Regione Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe,

contesta la legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 28

agosto 1989, n. 305 (Programma triennale per la tutela

dell'ambiente), sia in relazione al primo comma - laddove, nello

stanziare i fondi per le spese di primo funzionamento di taluni

parchi, include il Parco marino del Golfo di Orosei fra quelli per i

quali si attuano le procedure di istituzione di cui all'art. 5 della

legge 8 luglio 1986, n. 349 -, sia in relazione al terzo comma,

laddove dispone che, nei casi in cui nell'area del parco siano

comprese zone di mare, si applica a queste ultime la legge 31

dicembre 1982, n. 979, come modificata dalla legge n. 349 del 1986.

Secondo la ricorrente, dal momento che le disposizioni richiamate

dagli articoli impugnati non prescrivono la previa intesa con la

Regione Sardegna, esse contrasterebbero tanto con gli artt. 3 e 6

dello Statuto speciale per la Sardegna, come attuati dall'art. 58 del

d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, che attribuiscono alla Regione la

competenza esclusiva in materia di agricoltura e foreste, di edilizia

e urbanistica, di caccia e pesca, di turismo, quanto con il principio

di cooperazione fra Stato e regioni.

2. - Nei termini di seguito indicati la questione non è fondata.

Non può essere accolta l'interpretazione che la Regione Sardegna

dà alle disposizioni impugnate, in base alla quale queste ultime

avrebbero modificato le procedure di istituzione dei parchi nazionali

da esse menzionati, comprese quelle per l'istituzione del Parco

marino del Golfo di Orosei. Come ha precisamente sottolineato

l'Avvocatura generale dello Stato, l'art. 10 della legge 28 agosto

1989, n. 305, relativamente alle parti oggetto di questo giudizio,

non ha prodotto alcuna innovazione delle procedure di istituzione dei

parchi nazionali previste dalla legislazione vigente. Esso, infatti,

si limita, nel primo comma, a disporre lo stanziamento dei fondi

necessari al primo funzionamento dei parchi ivi indicati e, nel terzo

comma, a richiamare, in funzione meramente ricognitiva, le

disposizioni della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificate

dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, nei confronti dei parchi nazionali

comprendenti zone di mare, facendo salva, in ordine a questi ultimi,

l'intesa con il Ministro della marina mercantile sulla proposta di

istituzione degli stessi.

Resta, pertanto, fermo quanto disposto nell'art. 18, lettera c),

della legge 11 marzo 1988, n. 67, che - in attuazione della legge n.

349 del 1986 e in attesa del "programma triennale per la tutela

dell'ambiente", disciplinato per l'appunto con la legge n. 305 del

1989 - ha previsto "la istituzione, con le procedure di cui all'art.

5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del

Pollino, delle Dolomiti bellunesi, dei Monti Sibillini e, d'intesa

con la Regione Sardegna, del Parco marino del Golfo di Orosei". Come

questa Corte ha affermato nella sentenza n. 337 del 1989, ciò

significa che non spetta allo Stato istituire il Parco marino del

golfo di Orosei, senza l'intesa con la Regione Sardegna.

Sulla base dell'interpretazione ora precisata, non è possibile

ravvisare nelle disposizioni impugnate alcuna lesione delle

competenze attribuite alla Regione Sardegna dagli artt. 3 e 6 dello

Statuto speciale (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3), come attuati

dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo e terzo

comma, della legge 28 agosto 1989, n. 305 (Programma triennale per la

tutela dell'ambiente), sollevata dalla Regione Sardegna, con il

ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 6 della

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la

Regione Sardegna), come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno

1979, n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la

Sardegna in riferimento alla L. 22 luglio 1975, n. 382, e al d.P.R.

24 luglio 1977, n. 616).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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