I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'articolo 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresi' al Consiglio dei ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale.

Testo vigente dal 15 luglio 1986

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 210/1987

    Questione infondata
    28 maggio 1987

    La norma che attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere di impartire direttive agli enti autonomi o agli organismi di gestione dei parchi nazionali, non lede le competenze delle Province autonome, in quanto, per quel che concerne il Parco nazionale dello Stelvio, trattasi di direttive rivolte all'Amministrazione delle foreste demaniali del Bormio (che fa parte dell'organizzazione statale) e finalizzate a tutelare interessi unitari di livello nazionale - connessi ad obiettivi scientifici, educativi e di protezione ambientale - con i quali devono armonicamente coordinarsi gli interessi meramente locali appartenenti alla sfera provinciale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5, L. 8 luglio 1986, n. 349, in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 6, 16, 21; e 16, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

    Art. 10 cost. · Art. 5 Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale · Art. 6 Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale · Art. 7 Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-07-08;349~art5 · fonte del testo

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