Art. 4 — Attuazione concertata del programma
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1989 al 22 dicembre 2008. 268 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per l'attuazione del programma, il Ministro dell'ambiente promuove la conclusione di intese programmatiche con le singole regioni e province autonome, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare, l'intesa definisce gli interventi da realizzare nel triennio indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione ed eventualmente degli enti locali, nonche' le modalita' di coordinamento ed integrazione delle procedure. Qualora l'attuazione del programma triennale richieda l'iniziativa integrata e coordinata di piu' amministrazioni o enti pubblici, anche economici o ad ordinamento autonomo, il Ministro dell'ambiente propone la conclusione fra i soggetti interessati di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, individuando il soggetto al quale e' affidato il coordinamento della gestione del programma. L'accordo definisce altresi' le integrazioni ed il coordinamento procedurale delle attivita' dei singoli soggetti competenti necessari per la realizzazione del programma nonche' le modalita' di controllo del rispetto della sua attuazione. L'accordo determina, in particolare, i tempi e le modalita' di attuazione degli interventi ed il loro finanziamento, nonche' i criteri per la gestione delle opere. L'accordo prevede, altresi', interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, dichiarate sulla base di apposito procedimento di messa in mora, e procedimenti di arbitrato rituale. L'accordo e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive stabilite, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1989-08-28;305~art4 · fonte del testo
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