Art. 14 fecondazione assistita — Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni

E' vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre. 1 Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione e' consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile. 1 Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita e' vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti e' punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo. E' consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale, con sentenza 1 aprile-8 maggio 2009, n. 151 (in G.U. 1a s.s. 13/5/2009, n. 19) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "limitatamente alle parole "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre"". Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna".

Testo vigente dal 14 maggio 2009

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 151/2009

    Ha colpito questo articolo
    8 maggio 2009

    Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per aver il rimettente sollevato le questioni con sentenza anziché con ordinanza. Infatti, posto che il giudice a quo ha disposto la sospensione del giudizio principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte costituzionale, all'atto, pur formalmente definito "sentenza", deve essere riconosciuta natura di ordinanza. - Sul punto v., citata, sentenza n. 452/1997.

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 2 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 229/2015

    Illegittimità dichiarata
    11 novembre 2015

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU - dell'art. 14, commi 1 e 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, il quale vieta e sanziona penalmente la condotta di «soppressione degli embrioni», ove pur riferita agli embrioni che, in esito a diagnosi preimpianto, risultino affetti da grave malattia genetica. Anche con riferimento a tali embrioni, infatti, la cui malformazione non ne giustifica, in ogni caso, un trattamento deteriore rispetto agli embrioni sani creati nel rispetto delle condizioni di legge, si prospetta l'esigenza di tutelarne la dignità, alla quale non può parimenti darsi, allo stato, altra risposta che quella della procedura di crioconservazione. L'embrione, quale che ne sia il, più o meno ampio, riconoscibile grado di soggettività correlato alla genesi della vita, non è certamente riconducibile a mero materiale biologico. Il vulnus alla tutela della dignità dell'embrione (ancorchè) malato, quale deriverebbe dalla sua soppressione tamquam res , non trova giustificazione, in termini di contrappeso, nella tutela di un altro interesse antagonista. E ciò conferma la non manifesta irragionevolezza della norma incriminatrice denunciata, che non contrasta neppure con l'asserito «diritto di autodeterminazione» o, con il richiamato parametro europeo, per l'assorbente ragione che il divieto di soppressione dell'embrione malformato non ne comporta l'impianto coattivo nell'utero della gestante. Per l'affermazione che la discrezionalità del legislatore circa l'individuazione delle condotte punibili può essere censurata in sede di giudizio di costituzionalità solo ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto od arbitrario così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 81/2014, 273/2010, 364/2004 e le citate ordinanze nn. 249/2007, 110/2003, 144/2001. Nel senso che la tutela dell'embrione, il cui fondamento costituzionale risiede nell'art. 2 Cost., risulta passibile di "affievolimento" nel caso di conflitto con altri interessi di pari rilievo costituzionale, come il diritto alla salute della donna, v. la citata sentenza n. 151/2009. Sulla tutela del concepito, v. la citata sentenza n. 27/1975.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 117 cost. · Art. 13 fecondazione assistita

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 maggio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2004 al 14 maggio 2009.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 1 aprile-8 maggio 2009, n. 151 (in G.U. 1a s.s. 13/5/2009, n. 19) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "limitatamente alle parole "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre"". Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna".

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urn:nir:stato:legge:2004-02-19;40~art14 · fonte del testo

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