Art. 13 fecondazione assistita — Sperimentazione sugli embrioni umani

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E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano e' consentita a condizione che si perseguano finalita' esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative. Sono, comunque, vietati:

  • a)la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
  • b)ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalita' diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
  • c)interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
  • d)la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e' punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena e' aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.

Testo in vigore dal 24 febbraio 2004 al 19 novembre 2015

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 229/2015

    Ha colpito questo articolo
    11 novembre 2015

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 13, commi 3, lett. b ), e 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui contempla come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l'impianto nell'utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, comma 1, lett. b ), della legge n. 194 del 1978 e accertate da apposite strutture pubbliche. Infatti, con la sentenza n. 96 del 2015, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della stessa legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili, accertate da apposite strutture pubbliche. Quanto è divenuto lecito per effetto della pronuncia da ultimo citata non può più, per il principio di non contraddizione, essere attratto nella sfera del penalmente rilevante. (Restano assorbite le altre censure) Sull'illegittimità costituzionale del divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per le coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili, v. la citata sentenza n. 96/2015.

    Art. 13 fecondazione assistita · Art. 4 fecondazione assistita · Art. 6 aborto · Art. 14 fecondazione assistita

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  • Sentenza n. 84/2016

    Questione inammissibile
    13 aprile 2016

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1, 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost., in quanto vieta in modo assoluto qualsiasi ricerca clinica o sperimentale sull'embrione umano che non sia finalizzata, in assenza di metodologie alternative, alla tutela della salute e allo sviluppo dello stesso. Il quesito rimanda al conflitto, gravido di implicazioni etiche oltreché giuridiche, tra il diritto della scienza (e i vantaggi della ricerca ad esso collegati) e il diritto dell'embrione, per il profilo della tutela (debole o forte) ad esso dovuta in ragione e in misura del (più o meno ampio) grado di soggettività e di dignità antropologica che gli venga riconosciuto. Sulla soluzione di questo conflitto i giuristi, gli scienziati e la società civile sono profondamente divisi; ed anche le legislazioni, i comitati etici e le commissioni speciali dei molti Paesi che hanno approfondito il problema non sono pervenuti a risultati generalmente condivisi. La Corte di Strasburgo, escludendo nella sentenza della Grande Chambre del 27 agosto 2015 (Parrillo contro Italia) che il censurato divieto di sperimentazione violasse l'art. 8 della CEDU, ha osservato che la donazione degli embrioni non destinati a impianto solleva delicate questioni morali ed etiche sulle quali non esiste un vasto consenso europeo e che il Governo italiano non ha ecceduto l'ampio margine di discrezionalità che gli compete. Pertanto, nella scelta (ampiamente divisiva sul piano etico e scientifico, in assenza di soluzioni uniformi nella legislazione europea) tra il rispetto del principio della vita, che si racchiude nell'embrione, e le esigenze della ricerca scientifica, la linea di composizione tra gli opposti interessi attiene all'area degli interventi con cui il legislatore, quale interprete della volontà della collettività, è chiamato a tradurre, sul piano normativo, il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale. Quella recata dalla normativa impugnata è una scelta di così elevata discrezionalità, per i profili assiologici che la connotano, da sottrarsi, per ciò stesso, al sindacato di costituzionalità. Per di più, una diversa ponderazione dei valori in conflitto, nella direzione di una maggiore apertura alle esigenze della collettività correlate alle prospettive della ricerca scientifica, non potrebbe comunque introdursi nel tessuto normativo per via di un intervento additivo, stante il carattere non "a rima obbligata" di esso. Il differente bilanciamento, che per mezzo dell'incidente di costituzionalità si vorrebbe sovrapporre a quello presidiato dalla normativa scrutinata, non potrebbe, infatti, non attraversare (e misurarsi con) una serie di molteplici opzioni intermedie, inevitabilmente riservate al legislatore. Unicamente a quest'ultimo compete la valutazione di opportunità (sulla base anche delle "evidenze scientifiche" e del loro raggiunto grado di condivisione a livello sovranazionale) in ordine, tra l'altro, all'utilizzazione, a fini di ricerca, dei soli embrioni affetti da malattia - e da quali malattie - ovvero anche di quelli scientificamente "non biopsabili"; alla selezione degli obiettivi e delle specifiche finalità della ricerca suscettibili di giustificare il "sacrificio" dell'embrione; all'eventualità, ed alla determinazione della durata, di un previo periodo di crioconservazione; all'opportunità o meno di un successivo interpello della coppia, o della donna, che ne verifichi la confermata volontà di abbandono dell'embrione e di sua destinazione alla sperimentazione; alle cautele più idonee ad evitare la "commercializzazione" degli embrioni residui. Sulla possibilità di sollevare questioni di costituzionalità nell'ambito di procedimenti d'urgenza, purché il rimettente non abbia provveduto in via definitiva sull'istanza cautelare e, dunque, consumato la propria potestas iudicandi , v., per tutte, le citate sentenze nn. 96/2015, 200/2014, 162/2014, 172/2012 e 151/2009. Sui limiti entro cui l'ordinamento ammette la possibilità di creare embrioni soprannumerari o residuali e, dunque, di derogare al generale divieto di crioconservazione, v. le citate sentenze nn. 151/2009 e 96/2015, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua di talune disposizioni della legge n. 40 del 2004. Sui profili penalistici della legge n. 40 del 2004, v. la citata sentenza n. 229/2015 che, da un lato, ha eroso il campo di applicazione della norma incriminatrice del reato di selezione degli embrioni, allineandolo a quanto deciso con la sentenza n. 96 del 2015, e, dall'altro, ha ritenuto costituzionalmente compatibile il divieto penalmente sanzionato di soppressione degli embrioni. Per l'affermazione che la dignità dell'embrione, quale entità che ha in sé il principio della vita (ancorché in uno stadio di sviluppo non predefinito dal legislatore e tuttora non univocamente individuato dalla scienza), costituisce, comunque, un valore di rilievo costituzionale, riconducibile al precetto generale dell'art. 2 Cost., v. la citata sentenza n. 229/2015. Per l'affermazione che la tutela dell'embrione non è suscettibile di affievolimento (ove e) per il solo fatto che si tratti di embrioni affetti da malformazione genetica, v. la citata sentenza n. 229/2015. Sulla necessità che anche la tutela dell'embrione, al pari di ogni altro valore costituzionale, sia assoggettata a bilanciamento, specie a fini di tutela delle esigenze della procreazione e della salute della donna, v. le citate sentenze nn. 151/2009 e 96/2015. Sull'ammissibilità della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 13 della legge n. 40 del 2004, v. la citata sentenza n. 46/2005.

    Art. 6 fecondazione assistita · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

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  • Ordinanza n. 369/2006

    Questione inammissibile
    9 novembre 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 della Costituzione "nella parte in cui fa divieto di ottenere, su richiesta dei soggetti che hanno avuto accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, la diagnosi preimpianto sull'embrione ai fini dell'accertamento di eventuali patologie". Invero, a prescindere dall'irreversibilità degli effetti del provvedimento richiesto in sede cautelare e dall'adeguatezza di quanto dedotto a conforto dell'asserita inconsistenza del "rischio di inutilizzabilità (dell'embrione) a causa della diagnosi reimpianto", il giudice a quo incorre in un'evidente contraddizione nel sollevare una questione volta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una specifica disposizione nella parte relativa ad una norma (divieto di sottoporre l'embrione prima dell'impianto a diagnosi per l'accertamento di eventuali patologie) che, secondo l'impostazione dell'ordinanza di remissione, sarebbe desumibile anche da altri articoli della stessa legge non impugnati, nonché dall'interpretazione dell'intero testo legislativo "alla luce dei suoi criteri ispiratori".

    Art. 13 fecondazione assistita · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2004-02-19;40~art13 · fonte del testo

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