Art. 18 — Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne

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1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonche' all'esercente la potesta' dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. 2. Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunita' pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalita' del fatto, dell'eta' e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero puo' disporre che il minorenne sia condotto presso l'abitazione familiare perche' vi rimanga a sua disposizione. 3. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice di procedura penale, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenne sia posto immediatamente in liberta' quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di una misura cautelare. 4. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero puo' disporre che il minorenne sia condotto davanti a se'. 5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1991 al 14 giugno 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 15 febbraio 1991. 61 parole tolte, 141 parole aggiunte.

tolto: Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo di un minorenne1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo tolto: di un aggiunto: del minorenne ne danno immediata notizia tolto: col mezzo piu' rapido al pubblico ministero nonche' all'esercente la potesta' dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. 2. tolto: Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2 aggiunto: Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunita' pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalita' del fatto, dell'eta' e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero puo' disporre che il minorenne sia condotto presso l'abitazione familiare perche' vi rimanga a sua disposizione. 3. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice di procedura penale, tolto: chi ha proceduto all'arresto o al fermo conduce il minorenne davanti al pubblico ministero ovvero presso la comunita' pubblica o autorizzata da questi indicata. 3. Il aggiunto: il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenne sia posto immediatamente in liberta' quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di una misura cautelare. 4. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero puo' disporre che il minorenne tolto: rimanga presso la sua abitazione familiare aggiunto: sia condotto davanti a se'. 5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art18 · fonte del testo

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