Art. 18 — Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne

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Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo di un minorenne 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo di un minorenne ne danno immediata notizia col mezzo piu' rapido al pubblico ministero nonche' all'esercente la potesta' dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. 2. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2 del codice di procedura penale, chi ha proceduto all'arresto o al fermo conduce il minorenne davanti al pubblico ministero ovvero presso la comunita' pubblica o autorizzata da questi indicata. 3. Il pubblico ministero puo' disporre che il minorenne rimanga presso la sua abitazione familiare.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 15 febbraio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art18 · fonte del testo

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