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Arresto in flagranza 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, puo' essere disposta la misura della custodia cautelare. 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, nella sua abitazione familiare ovvero, se questa manca o non e' indicata, in una comunita' pubblica o autorizzata provvedendo a informare senza ritardo l'autorita' giudiziaria minorile per i provvedimenti di sua competenza. 3. Nell'avvalersi delle facolta' previste dai commi 1 e 2 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravita' del fatto nonche' dell'eta' e della personalita' del minorenne.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 15 febbraio 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art16 · fonte del testo

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