Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 agosto 1965 al 21 maggio 1988. Leggi il testo vigente →

Agli oneri relativi alle assicurazioni di invalidita', vecchiaia, tubercolosi e malattie di cui alla presente legge si fara' fronte con le seguenti contribuzioni:

  • a)a carico delle cooperative, delle compagnie e dei lavoratori autonomi nella misura indicata, dalle rispettive norme vigenti, ad eccezione di quelle per la assistenza malattia che sono determinate nella misura mensile di lire 600 per ciascun pescatore;
  • b)a carico dello Stato nella misura di lire 600 milioni annui in favore dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie, ad integrazione dell'onere contributivo posto a carico dei pescatori, e di lire 150 milioni annui in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in attuazione dell'art. 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Le rate del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1957-58 maturate sino all'entrata in vigore della presente legge sono attribuite per intero al fondo per l'adeguamento delle pensioni. 3
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 luglio 1965, n. 903

3

La L. 21 luglio 1965, n. 903 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, numero 5)) che dalla data del 1 gennaio 1965 e' abrogata la lettera b) del presente articolo, limitatamente al contributo dello Stato di lire 150 milioni annui all'adeguamento delle pensioni dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Testo in vigore dal 15 agosto 1965 al 21 maggio 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 1965

Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 1958 al 15 agosto 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 21 luglio 1965, n. 903

    La L. 21 luglio 1965, n. 903 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, numero 5)) che dalla data del 1 gennaio 1965 e' abrogata la lettera b) del presente articolo, limitatamente al contributo dello Stato di lire 150 milioni annui all'adeguamento delle pensioni dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;250~art11 · fonte del testo

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