La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

  • a)decidere inappellabilmente sui ricorsi contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali;
  • b)formulare, in base alle risultanze della gestione, proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale sia per quanto riguarda la revisione della quota di concorso dello Stato sia per la modifica delle quote di contributo indicate nel successivo art. 11;
  • c)proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale quanto ritenuto necessario per una migliore applicazione della presente legge.

Testo vigente dal 5 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;250~art7 · fonte del testo

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