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Lavoro
Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
Legge 13 marzo 1958, n. 250
- Aggiornato al
- 14 ottobre 2020
- Articoli
- 19
- Versioni storiche
- 24
Titolo I — Estensione ed oggetto dell'assicurazioneartt. 1-2
Titolo II — Commissioni provinciali, compartimentali e centraliartt. 3-8
- Art. 3Presso ogni Amministrazione provinciale e' istituita una Commissione provinciale per…
- Art. 4Le Commissioni provinciali e compartimentali, entro i limiti della propria giurisdizione…
- Art. 5Contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali e' data facolta' ai…
- Art. 6Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita una Commissione…
- Art. 7La Commissione centrale ha i seguenti compiti: a) decidere inappellabilmente sui ricorsi…
- Art. 8Le spese per il funzionamento della Commissione centrale di cui all'art. 6 e delle…
Titolo III — Prestazioniart. 9
Titolo IV — Contributiartt. 10-13
- Art. 10Agli effetti del computo dei contributi assicurativi il salario convenzionale dei…
- Art. 11Agli oneri relativi alle assicurazioni di invalidita', vecchiaia, tubercolosi e malattie…
- Art. 12I contributi di cui all'articolo precedente a carico delle compagnie, delle cooperative e…
- Art. 13L'Istituto nazionale della previdenza sociale ripartisce i contributi riscossi tra gli…
Titolo V — Disposizioni transitorieartt. 14-19
- Art. 14Nel primo quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge le persone assicurate…
- Art. 15Le persone assicurate di cui all'art. 1, che alla data di entrata in vigore della…
- Art. 16Le persone di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge…
- Art. 17Le domande di riscatto di cui agli articoli 15 e 16 devono essere presentate all'Istituto…
- Art. 18Le Commissioni provinciali e compartimentali di cui all'art. 3, ciascuna per la sfera di…
- Art. 19La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua…
