Art. 4 — Tassa sulle concessioni governative
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[1]Alla tabella annessa alla Legge 26 luglio 1868, n. 4520, concernente le tasse sulle concessioni governative e sugli atti amministrativi, sono fatte le seguenti aggiunte, cioe':
[2]«A) N. 48. Permesso annuale di portare armi da fuoco non proibite per la esclusiva difesa personale, lire 5.
[3]«B) N. 49. Permesso annuale di caccia in quelle Provincie dove i modi sottoindicati di caccia non sieno vietati:
[4]« a) di portare e di cacciare con armi da fuoco non proibite d'ogni specie, lire 20;
[5]« b) di cacciare con spingarda, archibuso od altra arma da getto a cavalletto o con appoggio fisso lire 50;
[6]«c) di cacciare con reti stabili, paretaio, rocoli, prodine, boschetti per i tordi, reti aperte, ecc. lire 30;
[7]« d) di cacciare vagando con reti o altri ordigni portatili, lire 50;
[8]« e) di cacciare con lacci, con trappole e trabocchetti di ogni specie, lire 50;
[9]« f) di caccia fissa con panie, lire 15;
[10]« g) di cacciare con reti in riva al mare e col lanciatore, lire 50.
[11]« Di contro si scriveranno le seguenti norme di liquidazione:
[12]« Il permesso o licenza precisera' il genere caccia per cui fu rilasciato, e, se per caccia con reti stabili, anche il luogo di preciso esercizio.»
[13]Chiunque, avendo ottenuto il permesso di portare armi da fuoco per l'esclusiva difesa personale, se ne valga per uso di caccia, e' punito con una multa di lire 100.
[14]La contravvenzione alle disposizioni delle quali alle lettere a, b, c, d, e, f, g, e' punita con una multa uguale al doppio della tassa.
[15]Restano ferme le penalita' sanzionate da altre disposizioni legislative.
Testo in vigore dal 7 maggio 1893 al 7 maggio 1893
