Art. 2 — Tassa di circolazione
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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15 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1895 al 10 agosto 1895. 477 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: La Legge 19 luglio 1868, n. 4480, e' modificata come in appresso:
tolto: A) L'ultimo capoverso dell'articolo 26 e' soppresso, e' surrogato dal seguente:
tolto: « Le cambiali o effetti di commercio, che abbiano scadenza superiore a sei mesi, pagheranno il doppio della tassa stabilita dalla Legge per le altre cambiali o recapiti mercantili.
tolto: « Alle marche per cambiali ora in uso sono aggiunte due specie del valore rispettivamente di lire dieci e di lire venti.»
tolto: B) Agli articoli 28 e 29 sono sostituiti i seguenti:
tolto: «Art. 28. Per la circolazione e negoziazione di cui possono essere suscettibili le cartelle, i certificati, le obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie o denominazione, da chiunque emessi, tanto provvisori che definitivi, sia nominativi che al portatore, e comunque la negoziazione di questi titoli non possa operarsi colla semplice tradizione, ovvero i titoli sieno emessi a nome di Societa' non peranco costituite, e' dovuta una tassa annuale nella misura di lire una per ogni migliaio di lire. Sono eccettuati da questa disposizione i libretti e le ricevute di che nell'articolo 21, n. 29, della Legge sul bollo, le cambiali, i recapiti di commercio ed i biglietti indicati negli articoli 24 e 26 della presente legge, i titoli del debito Pubblico dello Stato, i Buoni del Tesoro e le azioni nominative delle Banche popolari e altre Societa' cooperative che individualmente abbiano un valore nominale non superiore a lire cento, e finche' il capitale sociale non superi le lire 50 mila.
tolto: « Sono parimente esenti da questa tassa le azioni e le obbligazioni delle Societa' estere ammesse a fare operazioni nel Regno, e le cartelle di credito fondiario italiano per le quali e' provvisto colla prestazione dei centesimi 15 per cento annui, a forma della Legge 14 giugno 1866.
tolto: « La tassa sara' liquidata sul valore dei titoli al corso medio di Borsa dell'anno precedente, o di quel minore tempo da cui dati l'emissione, detratte le somme che di semestre in semestre si giustificheranno tuttora dovute per la liberazione dei titoli.
tolto: « Quando si tratti di titoli non quotati alla Borsa nell'anno precedente, o nel minore tempo da cui dati la loro emissione, la liquidazione della tassa si fara' in base di un certificato peritale di un sindacato di pubblici mediatori presso una delle Borse di commercio del Regno, e, quando questo non venga esibito nel termine di giorni 20 dall'intimazione, si fara' sul loro valore nominale, salva la detrazione predetta.
tolto: « La frazione di un migliaio che risultasse dall'addizione complessiva del valore dei singoli titoli sara' considerata come un migliaio completo.
tolto: « Art. 29. Tutti indistintamente i titoli indicati nell'articolo precedente sono esenti da registrazione a norma dell'articolo 149 del Decreto legislativo 14 luglio 1866 n. 3121, sulle tasse di registro. Questa disposizione non e' per altro applicabile ai contratti delle Societa' anonime od in accomandita per azioni, ricadendo i medesimi sotto le regole comuni ai contratti fra privati.»aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1947~art2 · fonte del testo
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