Art. 4 — Tassa sulle concessioni governative
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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15 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1895 al 10 agosto 1895. 262 parole tolte, 20 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: Alla tabella annessa alla Legge 26 luglio 1868, n. 4520, concernente le tasse sulle concessioni governative e sugli atti amministrativi, sono fatte le seguenti aggiunte, cioe':
tolto: «A) N. 48. Permesso annuale di portare armi da fuoco non proibite per la esclusiva difesa personale, lire 5.
tolto: «B) N. 49. Permesso annuale di caccia in quelle Provincie dove i modi sottoindicati di caccia non sieno vietati:
tolto: « a) di portare e di cacciare con armi da fuoco non proibite d'ogni specie, lire 20;
tolto: « b) di cacciare con spingarda, archibuso od altra arma da getto a cavalletto o con appoggio fisso lire 50;
tolto: «c) di cacciare con reti stabili, paretaio, rocoli, prodine, boschetti per i tordi, reti aperte, ecc. lire 30;
tolto: « d) di cacciare vagando con reti o altri ordigni portatili, lire 50;
tolto: « e) di cacciare con lacci, con trappole e trabocchetti di ogni specie, lire 50;
tolto: « f) di caccia fissa con panie, lire 15;
tolto: « g) di cacciare con reti in riva al mare e col lanciatore, lire 50.
tolto: « Di contro si scriveranno le seguenti norme di liquidazione:
tolto: « Il permesso o licenza precisera' il genere caccia per cui fu rilasciato, e, se per caccia con reti stabili, anche il luogo di preciso esercizio.»
tolto: Chiunque, avendo ottenuto il permesso di portare armi da fuoco per l'esclusiva difesa personale, se ne valga per uso di caccia, e' punito con una multa di lire 100.
tolto: La contravvenzione alle disposizioni delle quali alle lettere a, b, c, d, e, f, g, e' punita con una multa uguale al doppio della tassa.
tolto: Restano ferme le penalita' sanzionate da altre disposizioni legislative.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1947~art4 · fonte del testo
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