Art. 5 — Bollo delle carte da giuoco
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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15 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1895 al 10 agosto 1895. 397 parole tolte, 20 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Alla Legge del 21 settembre 1862, n. 965, sul bollo delle carte da giuoco, sono fatte le seguenti modificazioni ed aggiunte:
tolto: «E' dichiarata contravvenzione alla Legge sul bollo delle carte da giuoco:
tolto: « 1° Il possesso di mazzi di carte da giuoco non bollate, constatato nei modi legali;
tolto: « 2° La circolazione nello Stato di carte da giuoco di fabbricazione estera, tanto in mazzi che in fogli interi non bollati, quando non siano accompagnati con bolletta doganale di cauzione ad un Uffizio del bollo per la bollatura;
tolto: « 3° II possesso fuori dei locali destinati alla fabbricazione o la circolazione nello Stato di mazzi di carte da giuoco bollate per l'estero, quando non siano accompagnati ad un Ufficio doganale di confine con bolletta di circolazione.
tolto: « Questa bolletta di circolazione potra' essere rilasciata da qualunque Ufficio doganale o di privativa, e sara' valida unicamente per il tempo che sara' fissato nella medesima per il trasporto dalla fabbrica alla dogana di confine indicata dal richiedente.
tolto: « La contravvenzione di che al n. 1 e' punita con multa fra le 25 e le 100 lire, e se accertata a carico di un commerciante o di un conduttore di uno stabilimento od esercizio pubblico, con multa da 100 a 400 lire.
tolto: « Qualora colla contravvenzione sia accertato l'uso in luogo pubblico di carte da giuoco non bollate o bollate per l'estero, saranno solidariamente tenuti al pagamento della multa quelli che avranno fatto uso delle carte, ed il conduttore dello stabilimento od esercizio pubblico nei cui locali sara' stata accertata la contravvenzione.
tolto: « Le contravvenzioni di che ai numeri 2 e 3 saranno rispettivamente punite con multe fra le lire 100 e 400, ed al pagamento saranno solidariamente tenuti, colla persona o colle persone a cui carico verra' rilevata la contravvenzione, i fabbricanti, i committenti e gli assuntori del trasporto.
tolto: « In ogni caso avra' luogo la perdita delle carte da giuoco cadute in contravvenzione.
tolto: « Dal giorno dell'attivazione della presente Legge e' posto fuori d'uso l'attuale bollo delle carte da giuoco, e ne verra' sostituito altro la cui forma e distintivi saranno determinati con Decreto Reale.
tolto: « La vendita delle carte da giuoco, gia' sottoposte al bollo, non sara' permessa che per il corso di sei mesi dopo la pubblicazione di questa Legge; dopo di che dovranno essere bollate nuovamente, senza spesa del possessore, purche' questi ne faccia domanda all'Intendenza di finanza entro un mese dalla scadenza di detto termine.»aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1947~art5 · fonte del testo
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