Art. 3 — Tassa di manomorta
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[1]E' soppresso il secondo paragrafo dell'articolo 13 della legge 21 aprile 1862, n. 588, ed e' sostituito dai due seguenti:
[2]«Questa tassa sara' pagata unitamente alle penali a semestri maturati.
[3]« Pel ritardo al pagamento delle rate semestrali di tassa e delle penali oltre venti giorni dopo la scadenza di ciascun semestre, sara' dovuta una sopratassa in ragione del 10 per cento delle rate di tassa di cui fu ritardato il pagamento. Nei primi dieci giorni pero' dopo la scadenza si trasmettera' al contribuente preavviso che dentro altri dieci giorni incorrera' nella pena della sopratassa suddetta.»
Testo in vigore dal 7 maggio 1893 al 7 maggio 1893
