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Versioni nel tempo

15 versioni dal 1874

1874oggi
  1. 16 dicembre 2009 — oggiabrogatoper 17 anni
  2. 10 agosto 1895 — 16 dicembre 2009per 114 anni
  3. 10 agosto 1895 — 10 agosto 1895per 1 giorno
  4. 27 luglio 1893 — 10 agosto 1895per 2 anni
  5. 27 luglio 1893 — 27 luglio 1893per 1 giorno
  6. 7 maggio 1893 — 27 luglio 1893per 3 mesi
  7. 7 maggio 1893 — 7 maggio 1893per 1 giorno
  8. 17 luglio 1888 — 7 maggio 1893per 5 anni
  9. 17 luglio 1888 — 17 luglio 1888per 1 giorno
  10. 1 gennaio 1886 — 17 luglio 1888per 3 anni
  11. 1 gennaio 1886 — 1 gennaio 1886per 1 giorno
  12. 26 dicembre 1874 — 1 gennaio 1886per 11 anni
  13. 26 dicembre 1874 — 26 dicembre 1874per 1 giorno
  14. 18 giugno 1874 — 26 dicembre 1874per 6 mesi
  15. 18 giugno 1874 — 18 giugno 1874testo originarioper 1 giorno

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1895 al 10 agosto 1895. 1442 parole tolte, 20 parole aggiunte in 39 capoversi.

tolto: Sono approvate le seguenti modificazioni al Decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3121, ed alla Legge 19 luglio 1868, n. 4480:

tolto: A) All'ultimo paragrafo dell'articolo 12 del citato Decreto legislativo e' surrogato il seguente:

tolto: «Nei trasferimenti a causa di morte e nei passaggi d'usufrutto che hanno luogo in occasione della presa di possesso dei benefizi e cappellanie, i crediti, sia che appartengano a nazionali, sia che spettino a stranieri, si considerano esistere nello Stato quando sono esigibili nel medesimo, o sono assicurati sui beni posti in esso, o sono correspettivi di contratti su stabili nel medesimo situati, o dipendono da contratti stipulati fra nazionali in Italia.»

tolto: B) All'articolo 23 del Decreto summentovato, ed agli articoli 1 e 2 della Legge 19 luglio 1868, viene surrogato il seguente:

tolto: «Art. 23. Le tasse proporzionali di trasferimento e quelle graduali sono commisurate sul valore venale dei beni in comune commercio.

tolto: « Per istabilire il valore in comune commercio degli immobili si dovra' avere riguardo principalmente alle alienazioni, divisioni o stime giudiziarie degli immobili medesimi anteriori di non oltre un quinquennio, alle locazioni degli stessi immobili, tenuto conto della proporzione esistente nelle diverse localita' tra il valore in comune commercio e quello locativo, ed ai risultamenti delle alienazioni o locazioni di altri immobili posti nelle stesse localita' ed in analoghe condizioni.

tolto: « Nella liquidazione di dette tasse proporzionali e graduali si osserveranno le seguenti norme:

tolto: « 1 Se dall'atto, contratto o denuncia emerge il valore, il prezzo od il correspettivo del trasferimento o gli elementi necessari per determinarlo, la tassa sara' percetta sul prezzo o correspettivo dichiarato o determinato, salvo il disposto del seguente articolo 24.

Mostra gli altri 31 capoversi cambiati

tolto: « 2 Se l'atto, contratto o denuncia da registrarsi non esprime il valore sul quale deve liquidarsi la tassa proporzionale o graduale, o non contiene gli elementi da cui quel valore possa desumersi, le parti, o una di esse, o colui che richiede la registrazione, ovvero i pubblici Funzionari, obbligati alla medesima, dovranno supplire con una dichiarazione estimativa da essi sottoscritta giusta la quale la tassa sara' liquidata e riscossa. In caso di rifiuto a fare la dichiarazione di valore, o a presentare la denunzia o l''atto da registrarsi il ricevitore fara' una dichiarazione d'ufficio, e giusta la medesima sara' liquidata e riscossa la tassa proporzionale o graduale, contribuente che si creda gravato potra' dopo il pagamento promuovere, quanto agli immobili, il giudizio di stima.

tolto: Nelle alienazioni d'immobili il cui prezzo o correspettivo debba essere ulteriormente liquidato o accertato, la tassa sara' provvisoriamente riscossa sul valore dichiarato dalle parti, e si fara' luogo a supplemento o restituzione purche' ne sia fatta domanda entro sei mesi dal giorno in cui sara' denunciato al Ricevitore o da questi verra' altrimenti constatato l'accertamento o la liquidazione del prezzo.

tolto: « 3° Se si tratta di mobili, la tassa si applichera' al valore dichiarato oppure a quello risultante da inventario con stima, o da contrattazione dei mobili stessi, anteriori di non piu' di sei mesi. « 4° Ove infine si trattasse di derrate o merci o generi di commercio, la tassa sara' applicata sul valore risultante dalle mercuriali, dalle scritture o libri delle Camere di commercio e d'arti, o da quelle dei mediatori o sensali, prendendo per base la mercuriale o le contrattazioni piu' prossime al giorno del contratto o trasferimento che devesi tassare.»

tolto: C) Agli articoli 24, 27, 28 e 29 del citato Decreto legislativo sono sostituiti i seguenti:

tolto: « Art. 24. Se il valore dichiarato e' riputato inferiore di oltre un ottavo al valore che l'immobile aveva in comune commercio al giorno del trasferimento, l'Amministrazione potra' chiederne la stima, purche' lo faccia nel termine di giorni cinquanta dal seguito pagamento.

tolto: « Nei trasferimenti a titolo oneroso la stima tra essere richiesta dall'Amministrazione nel solo caso in cui il prezzo od il correspettivo convenuto sia riputato inferiore del quarto del valore venale.

tolto: « I contribuenti sono pure ammessi a domandare la stima contro le valutazioni fatte di ufficio, ma non mai contro le proprie stipulazioni o dichiarazioni.

tolto: « Art. 27. Le perizie dovranno essere fatte con metodo sommario. Giusta il risultato delle medesime si fara' luogo a supplemento o a restituzione di tassa.

tolto: « Le spese del giudizio, sommariamente tassate dal Pretore, saranno a carico dell'erario, o del contribuente, secondo che il valore accertato, non eccedera' o superera', rispettivamente, l'ottavo od il quarto, di cui l'articolo 24.

tolto: « Art. 28. Quando il valore espresso nell'atto o altrimenti dichiarato dal contribuente sia inferiore di oltre un quarto al valore accertato col mezzo della stima, oltre la tassa dovuta sulla differenza tra i due valori, sara' anche applicabile la sovratassa di che all'articolo 95.

tolto: « Art. 29. Prima che il procedimento di stima sia iniziato o ultimato, si potra' stabilire, di concerto fra l'amministrazione ed il contribuente, il valore da sottoporsi a tassa.

tolto: D) All'articolo 53 del suddetto Decreto legislativo e' sostituito il seguente:

tolto: «Art. 53. I debiti certi e liquidi risultanti da atto pubblico o da sentenza di data anteriore all'apertura della successione; oppure da scrittura privata, registrata prima dell'aperta successione, saranno ammessi in deduzione dall'asse ereditario soggetto a tassa di trasferimento in causa di morte.

tolto: « Saranno parimente ammessi in deduzione i debiti certi e liquidi risultanti da scritture private anteriori alla presente Legge, per le quali sieno state gia' corrisposte le tasse di bollo graduali o altre tasse corrispondenti prescritte dalle Leggi in vigore all'epoca della loro stipulazione, ognora che pero' le dette scritture abbiano, anteriormente all'apertura della successione, acquistata data certa. « Saranno pure ammesse in deduzione le spese funerarie dell'autore dell'eredita', nei limiti delle consuetudini locali, non che le spese di ultima infermita' fatte entro gli ultimi sei mesi, ognora che, si' le une che le altre, siano regolarmente giustificate.

tolto: « Non potranno essere ammessi in deduzione per l'effetto delle disposizioni del presente articolo i debiti resultanti da cambiali o da biglietti all'ordine non annotati nei libri di commercio di che al successivo articolo 56 o in quelli del creditore, ed ogni altra passivita' di qualsiasi natura che non si trovi nelle tassative condizioni di sopra enunciate.»

tolto: E) All'articolo 69 dell'indicato Decreto legislativo e' sostituito il seguente:

tolto: «Art. 69. La denunzia dei contratti non ridotti in iscritto, e che debbono denunziarsi a termini del successivo articolo 74, si eseguira' mediante particolareggiata ed estimativa dichiarazione da farsi per doppio esemplare, l'uno da ritenersi dall'Ufficio di registro, e l'altro da restituirsi a chi fa la denunzia; la dichiarazione sara' sottoscritta dalle parti od anche soltanto dal denunziante.

tolto: « Sara' pure denunziata mediante dichiarazione scritta in doppio esemplare la riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta', la verificazione della condizione sospensiva apposta ad un contratto o trasferimento, o la esecuzione data ai medesimi prima che la condizione sia verificata, e la continuazione o prolungamento degli affitti per tacita riconduzione.»

tolto: F) Al capoverso dell'articolo 75 del Decreto 14 luglio 1866, n. 3121, e' sostituito il seguente:

tolto: «Per le riunioni dell'usufrutto alla nuda proprieta' nei casi previsti da questo Decreto la denunzia e il pagamento della tassa dovranno farsi nei termini stabiliti nell'articolo 79 e nel capoverso dell'art. 85 sotto le sanzioni penali degli articoli 95 e 97.»

tolto: G) Al primo comma dell'articolo 88 del ripetuto Decreto legislativo si aggiungera':

tolto: «o sull'esemplare da restituirsi al denunziante per le denunzie che debbono farsi in doppio esemplare.»

tolto: Saranno eliminate dal secondo comma le parole denunzia di contratti verbali.

tolto: H) Al terzo capoverso dell'articolo 95 dello stesso Decreto legislativo e' sostituito il seguente:

tolto: «La stessa pena sara' applicata per l'insufficienza constatata nella valutazione dei beni dichiarati da essa ecceda i limiti segnati dall'articolo 28.»

tolto: I) All'articolo 97 del medesimo Decreto legislativo e' sostituito il seguente:

tolto: «Art. 97. Oltre alle pene stabilite dai precedenti articoli 95 e 96 per la omessa o ritardata denunzia e per le omissioni od insufficienti valutazioni, sara' dovuta una nuova sovratassa uguale al quinto della tassa dovuta, ognorache' il contribuente ritardi il pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie liquidate oltre il termine stabilito dal precedente articolo 85, ed ove si tratti di omissioni o di insufficiente valutazione, oltre dieci giorni da quello nel quale a mezzo d'Usciere gli sara' stata notificata la relativa liquidazione. ».

tolto: L) In surrogazione all'articolo 150 del Decreto legislativo del 14 luglio 1866:

tolto: «Art. 150. Sono esenti da registrazione fino a che non se ne faccia uso in giudizio, o in altro modo, giusta le disposizioni del presente Decreto:

tolto: « 1º Le locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il correspettivo del contratto non ecceda le lire centoventi all'anno, o, trattandosi di pigione per abitazione, non ecceda le lire centosessanta all'anno;

tolto: « 2º Le locazioni parimenti verbali o in forma privata di terreni quando sono fatte agli immediati lavoratori dei terreni medesimi ed il fitto e i corrispettivi non eccedano le lire cento all'anno.»aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1947~art1 · fonte del testo

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