Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1895 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

I commercianti che fanno atti di assicurazione soggetti a tassa, od i corrispondenti, mandatari o rappresentanti dei commercianti esteri, saranno pure obbligati di tenere il repertorio per detti atti e di presentarlo a norma del precedente articolo 10. I non commercianti che fanno atti di assicurazione soggetti a tassa, in luogo della tenuta del repertorio, dovranno produrre all'ufficio demaniale la copia in carta libera di ciascun atto entro trenta giorni dalla sua data. 3 4 5

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 22 aprile 1893, n. 193

3

Il Regio Decreto 22 aprile 1893, n. 193, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: [...] e) per le contravvenzioni relative ai repertorii prescritti, in materia di tasse di registro, dell'art. 110 della legge 13 settembre 1874 n. 2076 e dell'art. 4 di quella 14 luglio 1887 n. 4702; ed in materia di tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizii, dagli articoli 10, 11 e 12 della legge 8 giugno 1874 n. 1947, titolo II".

Regio Decreto 2 luglio 1893, n. 370

4

Il Regio Decreto 2 luglio 1893, n. 370, nel modificare l'art. 1 del Regio Decreto 22 aprile 1893, n. 193, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine di tre mesi, con scadenza al 22 luglio 1893, stabilito dagli articoli 1 e 2 del citato Regio decreto 22 aprile u. s. n. 193, e' prorogato: a) fino a tutto il 30 settembre 1893, per le pene pecuniarie di cui all'art. 1".

L. 8 agosto 1895, n. 486

5

La L. 8 agosto 1895, n. 486, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Del pari, sono abrogate quelle dei successivi articoli 10 e 11 nella parte concernente le assicurazioni contemplate nell'articolo 1 della presente legge".

Testo in vigore dal 10 agosto 1895 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 agosto 1895

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1893 al 10 agosto 1895.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 agosto 1895, n. 486

    La L. 8 agosto 1895, n. 486, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Del pari, sono abrogate quelle dei successivi articoli 10 e 11 nella parte concernente le assicurazioni contemplate nell'articolo 1 della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1947~art11 · fonte del testo

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