Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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5 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1895 al 16 dicembre 2009. 198 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Tutte le Compagnie o Societa', cosi' nazionali come estere, che faranno le operazioni accennate negli articoli 1 e 4 della presente legge, e, quanto alle Compagnie o Societa' estere, i loro rappresentanti, mandatari e corrispondenti nello Stato dovranno tenere un repertorio nel quale registreranno, per ordine di data, sotto un numero progressivo ogni contratto, versamento, od altra operazione qualunque soggetta a tassa.
tolto: Questo repertorio non sara' soggetto al bollo, e dovra' essere numerato in ogni pagina, visto e firmato da un giudice del tribunale di commercio o del tribunale civile di circondario che ne fara' le veci.
tolto: Entro i primi quindici giorni successivi al termine di ogni trimestre, i direttori od amministratori delle Compagnie suddette dovranno presentare all'ufficiale incaricato dell'esazione della imposta il repertorio dei loro atti per essere esaminato e vidimato.
tolto: L'Amministrazione finanziaria potra' dispensare dall'obbligo di tenere il repertorio le Societa' e Compagnie che fanno esclusivamente le operazioni di assicurazione, di che ai numeri 5 e 6 dell'articolo 1, purche' esse si obblighino a permettere agli agenti finanziari di riscontrare le note trimestrali od annuali delle operazioni, si' con le polizze originali, che con i registri delle sedi sociali nei quali le polizze medesime siano designate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1947~art10 · fonte del testo
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