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I commercianti che fanno atti di assicurazione soggetti a tassa, od i corrispondenti, mandatari o rappresentanti dei commercianti esteri, saranno pure obbligati di tenere il repertorio per detti atti e di presentarlo a norma del precedente articolo 10. I non commercianti che fanno atti di assicurazione soggetti a tassa, in luogo della tenuta del repertorio, dovranno produrre all'ufficio demaniale la copia in carta libera di ciascun atto entro trenta giorni dalla sua data. 3 4
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 22 aprile 1893, n. 193
3Il Regio Decreto 22 aprile 1893, n. 193, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: [...] e) per le contravvenzioni relative ai repertorii prescritti, in materia di tasse di registro, dell'art. 110 della legge 13 settembre 1874 n. 2076 e dell'art. 4 di quella 14 luglio 1887 n. 4702; ed in materia di tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizii, dagli articoli 10, 11 e 12 della legge 8 giugno 1874 n. 1947, titolo II".
Regio Decreto 2 luglio 1893, n. 370
4Il Regio Decreto 2 luglio 1893, n. 370, nel modificare l'art. 1 del Regio Decreto 22 aprile 1893, n. 193, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine di tre mesi, con scadenza al 22 luglio 1893, stabilito dagli articoli 1 e 2 del citato Regio decreto 22 aprile u. s. n. 193, e' prorogato: a) fino a tutto il 30 settembre 1893, per le pene pecuniarie di cui all'art. 1".
Testo in vigore dal 27 luglio 1893 al 10 agosto 1895
