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[1]Tutte le Compagnie o Societa', cosi' nazionali come estere, che faranno le operazioni accennate negli articoli 1 e 4 della presente legge, e, quanto alle Compagnie o Societa' estere, i loro rappresentanti, mandatari e corrispondenti nello Stato dovranno tenere un repertorio nel quale registreranno, per ordine di data, sotto un numero progressivo ogni contratto, versamento, od altra operazione qualunque soggetta a tassa.
[2]Questo repertorio non sara' soggetto al bollo, e dovra' essere numerato in ogni pagina, visto e firmato da un giudice del tribunale di commercio o del tribunale civile di circondario che ne fara' le veci.
[3]Entro i primi quindici giorni successivi al termine di ogni trimestre, i direttori od amministratori delle Compagnie suddette dovranno presentare all'ufficiale incaricato dell'esazione della imposta il repertorio dei loro atti per essere esaminato e vidimato.
[4]L'Amministrazione finanziaria potra' dispensare dall'obbligo di tenere il repertorio le Societa' e Compagnie che fanno esclusivamente le operazioni di assicurazione, di che ai numeri 5 e 6 dell'articolo 1, purche' esse si obblighino a permettere agli agenti finanziari di riscontrare le note trimestrali od annuali delle operazioni, si' con le polizze originali, che con i registri delle sedi sociali nei quali le polizze medesime siano designate. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 22 aprile 1893, n. 193
3Il Regio Decreto 22 aprile 1893, n. 193, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: [...] e) per le contravvenzioni relative ai repertorii prescritti, in materia di tasse di registro, dell'art. 110 della legge 13 settembre 1874 n. 2076 e dell'art. 4 di quella 14 luglio 1887 n. 4702; ed in materia di tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizii, dagli articoli 10, 11 e 12 della legge 8 giugno 1874 n. 1947, titolo II".
Testo in vigore dal 7 maggio 1893 al 27 luglio 1893
