Al fine di consentire l'attuazione del piano, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di tre anni di cui all'articolo 3, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque deputati e di cinque senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, norme aventi valore di legge ordinaria in conformita' ai seguenti principi direttivi:

  • a)possibilita' di disporre il vincolo, totale o parziale, delle risorse idriche di cui all'articolo 2, lettera. b), al fine di consentirne l'utilizzazione per il piano, anche oltre i limiti oggettivi e temporali indicati nell'articolo 51 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
  • b)modificazione della procedura prevista dalle norme vigenti, in materia di concessioni di acque pubbliche, mediante semplificazione degli adempimenti ivi prescritti, sia per i privati che per la pubblica Amministrazione;
  • c)istituzione di un adeguato sistema di finanziamenti per la costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti previsti dal piano, anche in sostituzione o modifica delle norme della legge 3 agosto 1949, n. 589, rimanendo fermo l'obbligo di autorizzazione annuale con legge di bilancio. Il sistema dovra' prevedere la possibilita' di opzione tra contributi statali diretti e contributi in annualita' a favore degli Enti locali interessati e degli Enti autorizzati alla gestione degli acquedotti graduando i contributi in funzione della diversa urgenza delle opere al fine di assicurare una equilibrata utilizzazione delle risorse idriche per l'intero territorio nazionale;
  • d)istituzione di un adeguato sistema di finanziamenti per la costruzione, ampliamento e sistemazione delle fognature per lo smaltimento delle acque reflue con gli stessi criteri di cui al punto c). 1 Nelle leggi delegate, il Governo terra' presente la competenza attribuita alle Regioni, in materia di acquedotti e di lavori pubblici di interesse regionale, dall'articolo 117 della Costituzione.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 luglio 1966, n. 506

1

La L. 1 luglio 1966, n. 506 ha disposto (con l'art. 1) che e' prorogato di due anni il termine di cui al primo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 27 luglio 1966

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 119/1971

    Questione inammissibile
    9 giugno 1971

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale: 1) degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, relativa al piano regolatore generale degli acquedotti ed alla delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione, sollevata dalla Regione degli Abruzzi, con ricorso del 10 ottobre 1970, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 d…

    Art. 1 Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione · Art. 2 Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione · Art. 3 Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione · Art. 4 Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 4/1964

    Questione infondata
    1 febbraio 1964

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, intitolata "Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo di emanare le relative norme di attuazione" in riferimento agli artt. 3, 4, 6 e 14 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. Infatti, la legge n. 129 del 1963, nel presupposto che un piano generale per gli acquedotti, che si proponga di assicurare i rifornimenti idrici in tutto il territorio della Repubblica, non può essere impostato che secondo una visione generale delle necessità del Paese, ha provveduto a coordinare l'opera di intervento statale con quella regionale, per assicurare che l'attività pianificatrice dello Stato non si compia con sacrificio dell'autonomia regionale, ma nel rispetto delle competenze delle Regioni, fissate dagli Statuti.

    Art. 1 Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione · Art. 2 Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione · Art. 3 Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione · Art. 4 Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 27 luglio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1963 al 27 luglio 1966.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 1 luglio 1966, n. 506

    La L. 1 luglio 1966, n. 506 ha disposto (con l'art. 1) che e' prorogato di due anni il termine di cui al primo comma del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-04;129~art5 · fonte del testo

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