E' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione da parte di istituti ed enti esercenti il credito agrario di prestiti di conduzione ai termini dell'articolo 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e al tasso d'interesse del 3 per cento, a favore di coltivatori diretti, singoli o associati, di mezzadri, coloni, compartecipanti, di aziende agricole e forestali in fase di trasformazione e di cooperative agricole. Resta a carico dello Stato la differenza tra il tasso d'interesse praticato dall'Istituto od ente finanziatore - al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie - e quello a carico delle ditte prestatarie nella misura prevista al precedente comma. Alla liquidazione del concorso statale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun istituto ed ente autorizzato, si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto od ente medesimo, muniti del visto del collegio sindacale, rimanendo lo istituto od ente finanziatore responsabile dell'impiego delle somme erogate conformemente alle modalita' che saranno previamente stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro. L'importo del concorso statale attribuito a ciascun istituto od ente potra' essere accreditato anticipatamente nella misura massima del 50 per cento. Per le cambiali agrarie rilasciate per le operazioni contratte ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, si applica la tassa fissa di bollo nella misura dello 0,10 per mille indipendentemente dalla loro scadenza e dalla durata dell'operazione. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 febbraio 1963, n. 130

2

La L. 9 febbraio 1963, n. 130 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il concorso dello Stato sui prestiti di cui agli articoli 16, lettera a), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e corrisposto per l'intera durata delle operazioni originariamente prevista, anche quando il prestatario estingua anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, sempreche' la somma concessa a prestito sia stata gia' impiegata per gli scopi previsti."

Testo vigente dal 17 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 marzo 1963

Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 1961 al 17 marzo 1963.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 febbraio 1963, n. 130

    La L. 9 febbraio 1963, n. 130 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il concorso dello Stato sui prestiti di cui agli articoli 16, lettera a), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e corrisposto per l'intera durata delle operazioni originariamente prevista, anche quando il prestatario estingua anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, sempreche' la somma concessa a prestito sia stata gia' impiegata per gli scopi previsti."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-06-02;454~art19 · fonte del testo

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