Art. 34 — Modalità di erogazione del concorso dello Stato sui prestiti e mutui

Il concorso dello Stato di cui all'articolo 9, all'articolo 16, all'articolo 19 ed all'articolo 27, secondo comma, della presente legge, e' concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella che sara' determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ad il risparmio con decreto del Ministro per il tesoro il concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste. L'intervento dello Stato di cui al comma precedente ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento e di preammortamento, calcolata al tasso di interesse fissato ai sensi del precedente comma - al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonche' dell'eventuale provvigione per scarto cartelle - e quella di ammortamento e di preammortamento calcolata al tasso di interesse dovuto dai mutuatari nelle misure indicate ai richiamati articoli 9, 16, 19 e 27 della presente legge. Per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge e dalle altre vigenti disposizioni in materia di credito agrario, le ditte interessate potranno esibire all'Istituto, in luogo della documentazione di rito, una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprieta' e la liberta' del fondo offerto in garanzia. Alla copertura del rischio derivante da omissioni o da errori della dichiarazione notarile l'Istituto potra' provvedere mediante polizza di assicurazione.

Testo vigente dal 10 giugno 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-06-02;454~art34 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari