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I prezzi di trasporto dei viaggiatori e delle merci, da adottarsi per tutti i servizi contemplati nella presente convenzione ed in quella annessa alla legge del 22 aprile 1893, n. 195, dovranno essere approvati dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi, avvertendo che non dovranno essere superiori a quelli determinati dagli articoli 44 e 50 del suaccennato quaderno d'oneri.
Testo in vigore dal 9 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
