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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009. 320 parole tolte, 23 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Art. IV.

tolto: Per la piu' facile applicazione delle misure quarantenarie, le Alte Parti contraenti convengono d'adottare il principio di un minimum e di un maximum.

tolto: In riguardo alla peste il minimum e' fissato a dieci giorni pieni, ed il maximum a quindici.

tolto: Quando il Governo Ottomano avra' portato a compimento, nel termine prescritto dal Regolamento annesso alla presente Convenzione, l'organamento del suo servizio sanitario, e che medici europei saranno gia' stabiliti per cura dei Governi rispettivi in tutti i punti nei quali sara' giudicata necessaria la loro presenza, allora le provenienze dall'Oriente con patente netta saranno ammesse in libera pratica in tutti i porti delle Alte Potenze contraenti. Per ora resta convenuto che queste medesime provenienze, arrivando con patente netta dopo otto giorni di tragitto, lorche' le navi abbiano a bordo un medico sanitario, e dopo dieci giorni, quando non ve l'abbiano, saranno ricevute in libera pratica.

tolto: E' riservato il dritto ai paesi vicini all'Impero Ottomano, continuando sempre il loro regime quarantenario attuale, di prendere, in certi casi, tutte quelle misure che giudicheranno indispensabili alla conservazione della sanita' pubblica.

tolto: In riguardo alla febbre gialla, quando nel tragitto non sia avvenuto alcun accidente, il minimum sara' di cinque giorni pieni, ed il maximum di sette giorni.

tolto: Questo minimum potra' ridursi a tre giorni qualora il tragitto durasse piu' di trenta giorni, ed il bastimento fosse in buone condizioni igieniche. Quando pero' vi fossero stati accidenti nel tragitto, il minimum di quarantena da imporsi al bastimento sara' di sette giorni, il maximum di quindici.

tolto: In riguardo finalmente al colera, le provenienze dai luoghi ove regnera' questa malattia potranno essere sottomesse ad una quarantena d'osservazione di cinque pieni giorni compresovi il tempo del tragitto; le provenienze poi dai luoghi vicini o intermedi notoriamente compromessi potranno essere sottoposte ad una quarantena d'osservazione di tre giorni compresavi la durata del tragitto.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: Le misure igieniche saranno obbligatorie in tutti i casi, e per tutte le malattieaggiunto: Convenzione-art. IV PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1861-06-30;64~convenzione-artiv · fonte del testo

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