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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 1861 al 16 dicembre 2009. 689 parole tolte, 21 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: CONVENZIONE tra i Ministri di S. M. Vittorio Emanuele II pei Lavori pubblici e per le Finanze e la Societa' Anonima delle strade ferrate Livornesi per la concessione a quest'ultima della ferrovia da Porta, antico confine Toscano, sino a Massa.

tolto: Si premette che con risoluzione del Governo della Toscana in data 24 dicembre 1859, colla quale era accordata alla in allora Societa' Leopolda la concessione della strada ferrata da Pisa al confine Toscano di Porta per Viareggio e Pietra-Santa, veniva pure accettato l'impegno per parte della detta Societa' di assumere ad identiche condizioni la concessione del prolungamento della linea da Porta al gia' confine Sardo della Parmignola, sotto la riserva che la concessione del detto ultimo tronco venisse ammessa dai Governi di Massa e Carrara e di Piemonte;

tolto: Che la preannunciata disposizione risguardante la tratta di ferrovia al di fuori del territorio Toscano veniva confermata col Decreto del 10 febbraio 1860, col quale il prelodato Governo della Toscana autorizzava l'emissione delle obbligazioni occorrenti alla costruzione della tratta da Pisa a Porta, ed eventualmente da Porta al confine Sardo della Parmignola (aggiunto: Convenzione-art. 1 tolto: del succitato Decreto);

tolto: Che quando con altro Decreto 2 marzo 1860 venne riconosciuta ed ammessa nella Societa' suddetta (che in seguito al preannunciato Decreto 10 febbraio, ed alla deliberazione dell'adunanza generale del 14 stesso mese, prendeva il titolo di Societa' delle strade ferrate Livornesi) la fusione delle strade ferrate Leopolda (da Firenze a Livorno), da Lucca a Pisa e da Lucca a Pistoia, l'acquisto della linea Firenze e Pistoia, e autorizzata la costruzione ed attivazione della ferrovia da Pisa a Porta, venne pure contemplata la suddetta tratta da Porta alla Parmignola, e conseguentemente veniva accollato alla Societa' concessionaria l'obbligo di costrurre ed attuare quest'ultima tratta alle condizioni contenute nel Decreto medesimo, ed a quelle di cui nei capitoli sotto la data del 18 marzo suddetto (art. 4 e 8 del Decreto premenzionato);

tolto: Che all'articolo 4 degli statuti della nuova Societa' approvati con risoluzione governativa del 31 marzo 1860 viene dichiarato che l'oggetto della Societa' e' quello di possedere, esercitare e godere, oltre alle linee menzionate piu' sopra, la strada ferrata da Pisa a Porta, ed eventualmente da Porta alla Parmignola; ed all'articolo 13 degli statuti ripetesi, quanto alle obbligazioni da emettere, il disposto dell'art. 1 del Decreto 10 febbraio 1860;

tolto: Che, in seguito all'appalto della costruzione della ferrovia del litorale dall'attuale confine Francese sino a Massa, concessa dal Governo del Re in eseguimento della legge 27 ottobre 1860, non potendo piu' farsi luogo alla concessione in capo alla Societa' delle Livornesi della tratta di ferrovia da Porta alla Parmignola, ma dovendo questa necessariamente limitarsi alla predetta citta' di Massa, la Societa' preindicata ha nella sua adunanza generale, tenuta addi' 25 ottobre ultimo scorso, dato facolta' al Consiglio d'amministrazione ed alla Direzione delle strade ferrate Livornesi di prolungare soltanto sino a Massa la linea da Pisa a Porta, assumendo la concessione del tronco da Porta a Massa alle condizioni stesse dell'altra tratta da Pisa a Porta, e quindi a quelle contenute nel Decreto 3 marzo 1860, e dei capitoli soprannunciati;

tolto: In conseguenza del che, e per dare forza effettiva alla precitata concessione eventuale, in evasione alla domanda fatta al Ministero dalla Direzione della Societa' delle Livornesi in data 28 ottobre suddetto, ed in relazione a quanto gia' stabilisce per la ferrovia del litorale la preaccennata legge 27 ottobre 1860 e la convenzione annessavi, ed allo scopo di potere attuare la congiunzione colle ferrovie nell'interno della Toscana, non appena sia ultimato e messo in esercizio il primo tronco della ferrovia litoranea, si e' da una parte tra S. E. il Conte Camillo di Cavour, Presidente del Consiglio dei Ministri, reggente il Ministero dei Lavori pubblici, e il signor Commendatore Avvocato Francesco Saverio Vegezzi, Ministro delle Finanze, e dall'altra parte la Societa' Anonima delle ferrovie Livornesi, legalmente rappresentata dal signor Cavaliere Bartolommeo Cini, convenuto e stabilito quanto segue:

tolto: Art. 1.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: La Societa' Anonima delle strade ferrate Livornesi e' dichiarata concessionaria del tronco di strada ferrata da Porta a Massa, in continuazione della linea da Pisa a Porta, ed in congiunzione con quella del litorale nella stazione che verra' stabilita a Massa. aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1861-06-09;54~art1 · fonte del testo

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