Art. 211 c.g.c. — Giudizio di interpretazione del titolo giudiziale

[1]1. Qualora ai fini della relativa esecuzione sorga questione sull'interpretazione di una decisione della Corte dei conti, le parti, l'amministrazione o l'ente interessato possono promuovere il giudizio d'interpretazione del titolo giudiziale.

[2]2. L'atto introduttivo si propone davanti al giudice che ha emesso la decisone. Il procedimento e' regolato dalle disposizioni che disciplinano il giudizio ad istanza di parte.

Testo vigente dal 7 settembre 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art211 · fonte del testo

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