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[1]Esso si presenta al consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione, con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul consiglio di Stato.
[2]La decisione del consiglio sara' presa in sezioni riunite e sara' dal suo presidente partecipata alla Corte.
[3]Se la decisione della Corte e' annullata, questa si uniforma alle massime di diritto stabilite dal consiglio.
Testo in vigore dal 10 settembre 1862 al 22 aprile 1877
