Articolo abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Una norma penale che, come nel caso di specie, rinvii ad un regolamento, preesistente ma suscettibile di essere modificato dall'autorità amministrativa, la determinazione dei soggetti attivi di un reato proprio, viene in sostanza a demandare all'amministrazione la determinazione di tutti i termini normativi rilevanti per la individuazione del fatto tipico, contraddicendo l'esigenza (principio di legalità, sotto il profilo della riserva di legge) che sia la legge, e solo la legge dello Stato, a stabilire, con sufficiente precisione (v. massima A), gli estremi del fatto. Sia in presenza, ma anche in assenza, di modifiche, da parte dell'amministrazione, dell'atto in tal modo rigidamente recepito dalla legge penale, tale tecnica normativa è infatti suscettibile di indurre ad antinomie e incertezze sul contenuto del fatto, ed in questo senso - il rinvio operato in base ad essa non potendo più considerarsi rinvio ad uno specifico atto, ma rinvio al potere subordinato a quello legislativo - non corrisponde neppure alle esigenze del principio di determinatezza. Pertanto gli artt. 1, primo comma, e 5, primo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, i quali, nel loro combinato disposto, nel sanzionare penalmente la inosservanza dell'obbligo di richiedere e di rinnovare il certificato di prevenzione incendi, rimettono la determinazione della cerchia degli obbligati ad un regolamento (decreto ministeriale 16 febbraio 1982) suscettibile (in virtù dell'art. 4, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 966) di essere modificato dall'amministrazione, e di fatto modificato (con decreto ministeriale 27 marzo 1985), vanno dichiarati illegittimi, in parte qua, per violazione dell'art. 25, comma secondo, Cost., restando assorbiti gli altri profili di illegittimità proposti.
Art. 1 Nullaosta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco · Art. 5 Nullaosta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco · Art. 2 Aumento degli organici e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco · Art. 3 Aumento degli organici e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1984
Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 1990 al 20 aprile 2006. 53 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque, nelle certificazioni previste negli articoli 2, terzo comma, e 4, primo comma, attesti fatti non rispondenti al vero, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire unmilione. La stessa pena si applica a chi contraffa' o altera le certificazioni medesime.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1984-12-07;818~art5 · fonte del testo
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