Art. 44
[1](Art. 33 - 1° e 2° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2441; art. 74, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440).
[2]La Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprieta' dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti.
[3]La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali.
Testo vigente dal 1 agosto 1934
