Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, nella previsione relativa alla applicabilità alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti delle disposizioni della legge n. 658 del 1984, previsione ritenuta illegittima per le stesse ragioni che indussero alla dichiarazione di illegittimità dell'art. 5 del d.P.R. n. 240 del 1982. L'ordinanza di rimessione è, infatti, carente di elementi idonei alla valida introduzione del giudizio di costituzionalità e cioè di adeguata motivazione (perché fatta 'ob relationem') in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione sollevata ed inoltre della necessaria indicazione dei parametri di riferimento.
Art. 5 Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 · Art. 24 cost. · Art. 97 cost.