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[1]La Corte, in conformita' della legge e dei regolamenti:
[2]Fa il riscontro delle spese dello Stato;
[3]Veglia alla riscossione delle pubbliche entrate;
[4]Veglia perche' la gestione degli agenti dello Stato in denaro o in materia sia assicurata con cauzione o col sindacato di speciali revisori;
[5]Accerta e confronta i conti dei ministeri col conto generale dell' amministrazione delle finanze prima che sieno presentati alle Camere;
[6]Giudica dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalle leggi.
Testo in vigore dal 10 settembre 1862 al 23 novembre 1923
