Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 settembre 1862 al 23 novembre 1923. Leggi il testo vigente →

[1]La Corte, in conformita' della legge e dei regolamenti:

[2]Fa il riscontro delle spese dello Stato;

[3]Veglia alla riscossione delle pubbliche entrate;

[4]Veglia perche' la gestione degli agenti dello Stato in denaro o in materia sia assicurata con cauzione o col sindacato di speciali revisori;

[5]Accerta e confronta i conti dei ministeri col conto generale dell' amministrazione delle finanze prima che sieno presentati alle Camere;

[6]Giudica dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalle leggi.

Testo in vigore dal 10 settembre 1862 al 23 novembre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1862-08-14;800~art10 · fonte del testo

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