Art. 8 (Trattato)
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[1]Gli oggetti di provenienza o fabbricazione austriaca, enumerati nella tariffa A annessa al presente Trattato di commercio e di navigazione, introdotti in Italia per via di terra o via di mare, saranno ammessi contro pagamento dei dazi indicati nella menzionata tariffa, compresi i diritti addizionali.
[2]L'importazione in Italia di tutte le altre merci di provenienza o di fabbricazione austriaca si fara' a termine del Trattato conchiuso dall'Italia colla Francia il 17 gennaio 1863.
[3]Le merci di provenienza o fabbricazione italiana, enumerate nella tariffa B annessa al presente Trattato di commercio e di navigazione, saranno ammesse in Austria contro pagamento dei dazi indicati nella tariffa medesima.
[4]L'importazione in Austria di tutte le altre merci di provenienza o fabbricazione italiana si fara' a termine dei Trattati conchiusi dall'Austria cogli Stati dello Zollverein l'11 aprile 1865 e colla Francia l'11 dicembre 1866.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
