Art. 2 (Trattato)
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1867
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025. 149 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Quei commercianti, fabbricatori, od altri industriali, i quali potranno comprovare che nello Stato in cui hanno la loro residenza pagano i diritti legali per l'esercizio della loro industria, qualora, allo scopo di fare acquisti, oppure di ricevere commissioni di merci nell'esclusivo interesse dell'industria da loro esercitata, viaggiano con o senza campioni, sia personalmente che per mezzo di commessi viaggiatori, non andranno sottoposti nel territorio dell'altra parte contraente ad una ulteriore imposta.
tolto: In ciascuno dei due Stati contraenti, i sudditi dell'altro Stato saranno parimente trattati come i proprii, allorche' frequentano i mercati e le fiere per l'esercizio del loro commercio e per lo spaccio dei loro prodotti o manufatti.
tolto: I sudditi dell'una delle due parti contraenti che esercitano il mestiere di carrettiere, o la navigazione marittima o fluviale, fra piazze dei differenti Stati, non potranno essere sottoposti per l'esercizio di tale industria ad alcuna tassa industriale nel territorio dell'altra parte.aggiunto: Trattato-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1867-07-28;3819~trattato-art2 · fonte del testo
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