Art. 22 (Trattato)
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[1]I sudditi di uno degli Stati contraenti potranno fare uso, sotto le stesse condizioni, e contro il pagamento delle stesse competenze che i nazionali dell'altro Stato, delle maggiori e minori strade, dei canali, delle chiuse, dei passi, ponti e ponti giranti, dei porti e piazze di approdo, del segnalamento ed illuminazione delle acque navigabili, dei piloti, delle grue, dei pesi pubblici, dei magazzini, degli stabilimenti per il salvataggio e la conservazione dei carichi, dei navigli e simili altri oggetti, in quanto tali istituzioni o stabilimenti sieno destinati a benefizio del pubblico commercio, sia che vengano amministrati dallo Stato o da privati.
[2]Non si potra' esigere alcun diritto se non nel caso che siasi realmente fatto uso di tali stabilimenti od istituzioni, salve le disposizioni particolari, concernenti i fari, i fanali ed il pilotaggio.
[3]Sulle strade, che servono direttamente od indirettamente a porre in comunicazione gli Stati contraenti fra di loro o coll'estero, i diritti di pedaggio, che si esigono pei trasporti che oltrepassano la frontiera, non potranno essere maggiori, in proporzione alla distanza percorsa, di quelli esatti per i trasporti limitati al proprio territorio dello Stato.
[4]Per le ferrovie non valgono le presenti disposizioni, ma quelle contenute negli articoli 23 e 24.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
